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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19232/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, denunciando la violazione dell'art. 29 cod. pen. per averla irrogata facendo riferimento alla durata complessiva della pena risultante dall'aumento per continuazione invece che alla durata della sola pena relativa al reato più grave, determinata dopo la diminuzione prevista per il rito concordato (art. 444 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva imposto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Il Collegio ha ricordato il principio secondo cui, in presenza di più reati unificati per continuazione e di una riduzione della pena per il rito (ex art. 444 c.p.p.), ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici si deve prendere a riferimento la pena concreta del reato più grave dopo la diminuzione e non la pena complessiva aumentata per continuazione; nel caso in esame la pena così ridotta risultava inferiore a tre anni, impedendo l'applicazione dell'art. 29 c.p., per cui la pena accessoria è stata eliminata senza travolgere il patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    La Corte interpreta che l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici richiede che la pena del reato più grave, così come concretamente determinata dopo eventuali riduzioni per il rito, raggiunga la soglia prevista dalla norma; non può essere valutata sulla base della pena complessiva aumentata per continuazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La diminuzione della pena per il rito concordato (fino a un terzo) incide sulla misura della pena da prendere a riferimento per l'applicazione delle pene accessorie: va considerata la pena ridotta del reato più grave.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente la cassazione con riferimento alla illegalità della pena accessoria, rendendo ammissibile il ricorso quando si deduca l'illegittimità della misura accessoria applicata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge (art. 29 c.p.) relativo all'illegittima irrogazione della pena accessoria.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021 e altri precedenti citati)

    La Corte richiama precedenti che hanno già affermato il principio per cui, in caso di continuazione e di diminuzione per il rito, ai fini delle pene accessorie va considerata la pena del reato più grave così come ridotta.

Massime di principio

  • In caso di più reati unificati per continuazione, per stabilire l'applicabilità di una pena accessoria (es. interdizione dai pubblici uffici) si deve prendere a riferimento la pena concreta del reato più grave dopo le riduzioni previste per il rito (patteggiamento), non la pena complessiva aumentata per la continuazione.
  • Se la pena del reato più grave, così come ridotta per il rito, è inferiore alla soglia prevista dalla norma che prescrive la pena accessoria (es. tre anni per l'interdizione dai pubblici uffici), l'accessorio non può essere legittimamente applicato.
  • La contestazione dell'illegalità della pena accessoria è ammissibile in cassazione (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e può portare all'annullamento della sola misura accessoria senza travolgere l'accordo di patteggiamento.
  • Il difensore che intenda evitare l'imposizione di una pena accessoria dovrebbe contestarne l'applicabilità sulla base della punizione concreta del reato più grave dopo le riduzioni del rito; è opportuno calcolare e documentare tale confronto sin dal primo grado.
  • La Corte può eliminare una pena accessoria illegittima senza rinviare quando la correzione non influisce sul contenuto dell'accordo di patteggiamento e non richiede una nuova valutazione del merito della pena principale.

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