Sentenza n. 2106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR Umbria l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia – Sezione lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 3.000,00. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, fissate dal TAR in euro 500,00 in considerazione del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dei parametri forensi e delle disposizioni sulla determinazione del compenso professionale, la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 26 c.p.a., 91 e 92 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 113 Cost., nonché il difetto assoluto di motivazione. L’appellante chiedeva la rideterminazione delle spese in almeno euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla quantificazione delle spese. Ha ritenuto che la determinazione del compenso costituisca espressione di un potere discrezionale del giudice, ma che tale discrezionalità non consenta la liquidazione di somme meramente simboliche o inferiori ai limiti minimi ricavabili dai parametri applicabili. La liquidazione di euro 500,00 è stata quindi ritenuta non corretta perché inferiore ai valori risultanti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. Il Collegio ha invece escluso il difetto assoluto di motivazione, ritenendo non apodittico il riferimento del TAR al carattere seriale della controversia e alla sua non particolare complessità. La sentenza di primo grado è stata pertanto parzialmente riformata, con rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa, già riconosciuta dal giudicato civile, all’attribuzione della Carta elettronica per complessivi euro 3.000,00.
art. 4 d.m. n. 55/2014
soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base
I parametri forensi delimitano la discrezionalità del giudice nella liquidazione, impedendo di scendere al di sotto delle soglie minime previste.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
riduzione prevista dall’art. 4, comma 4
La riduzione applicabile in ragione delle caratteristiche della controversia non consente comunque di liquidare compensi inferiori ai valori minimi risultanti dai parametri.
art. 26 c.p.a.
obbligo motivazionale in materia di spese processuali
La motivazione della liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; nel caso concreto, il riferimento alla serialità e alla non complessità della causa è stato ritenuto sufficiente.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rifondere le spese processuali, salvo la possibilità di una diversa liquidazione secondo i parametri applicabili.
art. 93 c.p.c.
distrazione in favore del procuratore che ha anticipato le spese
La liquidazione delle spese è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 2233 c.c.
Richiamato dall’appellante a sostegno dell’applicazione dei parametri professionali; la decisione valorizza il limite delle somme meramente simboliche.
Massime di principio
- La discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese processuali non è illimitata: le somme riconosciute non possono essere meramente simboliche né inferiori ai minimi risultanti dai parametri forensi applicabili, anche quando la controversia sia seriale o di ridotta complessità.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto ai valori medi, ma non consentono di scendere al di sotto delle soglie minime previste dalla disciplina parametrica.
- Il riferimento, nella motivazione della sentenza, al carattere seriale della controversia e alla sua non elevata complessità costituisce motivazione sufficiente della liquidazione ridotta delle spese, purché l’importo liquidato resti conforme ai limiti minimi dei parametri applicabili.
- Quando la liquidazione delle spese è inferiore ai valori parametrali minimi, la decisione deve essere riformata limitatamente alla quantificazione, anche se l’accoglimento della domanda principale e la motivazione concernente la ridotta complessità della causa restano fermi.
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