Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16138/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. (che aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.), denunciando la nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. In particolare si sosteneva che il G.I.P. non poteva disporre d'ufficio l'archiviazione per particolare tenuità senza la specifica richiesta del Pubblico Ministero prevista dall'art. 411 comma 1-bis cod. proc. pen., e che la procedura speciale di avviso e contraddittorio prevista per l'art. 131-bis non era stata rispettata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricorribilità dell'archiviazione ex art. 131-bis e richiamato la giurisprudenza sul contraddittorio obbligatorio quando l'archiviazione è richiesta dal P.M., ma ha ritenuto che nel caso concreto il G.I.P. aveva assicurato il contraddittorio: con il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio le parti erano state preventivamente edotte del tema (la possibile applicazione dell'art. 131-bis), sono state notificate e hanno potuto intervenire; il P.M. non è comparso ma la sua mancata opposizione è stata valutata come adesione implicita; la difesa ha chiesto l'archiviazione "così come formulata dal P.M." e non ha argomentato un dissenso specifico. Per questi motivi l'ordinanza non è nulla e la decisione di archiviazione è legittima. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    norma che dispone la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La causa di non punibilità ha natura sostanziale e richiede un accertamento del fatto e delle sue modalità; l'eventuale archiviazione per particolare tenuità non equivale a mera improcedibilità e può avere conseguenze (es. iscrizione nel casellario).

  • art. 411 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    "se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso"

    La norma disciplina una procedura speciale di avviso e contraddittorio quando il P.M. chiede l'archiviazione per 131-bis; la Corte precisa che, se il G.I.P. intende valutare la tenuità, l'essenziale è che le parti siano state preventivamente edotte e che sia garantito il contraddittorio.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la fissazione dell'udienza camerale dopo opposizione alla richiesta di archiviazione

    Il G.I.P. può fissare l'udienza ai sensi dell'art. 409 co. 2; nel decreto di fissazione il giudice ha l'obbligo/possibilità di indicare il tema su cui si terrà il contraddittorio (anche la possibile applicazione dell'art. 131-bis).

  • artt. 408, 409, 410 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme generali sul procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione; la Corte osserva che le disposizioni generali non sono, di per sé, sostitutive della procedura speciale prevista dall'art. 411 comma 1-bis ma il profilo decisivo è il concreto rispetto del contraddittorio.

  • art. 469 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla disciplina dell'udienza e del contraddittorio quando si tratta di decisioni collegate all'art. 131-bis (esame dibattimentale).

  • art. 112 Cost.

    "principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale"

    La Corte richiama la necessità di delimitare i poteri di controllo del G.I.P. sull'operato del P.M. per assicurare il rispetto di tale principio; tuttavia ha riconosciuto che l'esame del G.I.P. può estendersi agli atti procedimentali rimessi dal P.M.

  • d.lgs. n. 28 del 2015, artt. 3 e 4

    Prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale degli atti di archiviazione relativi all'applicazione dell'art. 131-bis, con conseguenze sulla circolazione degli effetti dell'accertamento.

Massime di principio

  • Il G.I.P. può pronunciare l'archiviazione per particolare tenuità anche in assenza di una formale richiesta del P.M., ma solo se è stato garantito alle parti un preventivo avviso espresso e un contraddittorio effettivo sul tema specifico della tenuità.
  • Se le parti sono state "messe in condizione" sin dall'atto di fissazione dell'udienza di conoscere che il giudice intende valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis, e hanno potuto intervenire, la mancata comparizione del P.M. può essere valutata come adesione implicita e non determina di per sé la nullità del provvedimento.
  • Viceversa, \'sorpresa\' delle parti (nessun avviso preventivo sul tema della tenuità) o la trattazione esclusiva di altro motivo di archiviazione senza preventiva informazione costituiscono vizio idoneo a determinare la nullità dell'ordinanza di archiviazione per violazione del contraddittorio.
  • La difesa che intenda opporsi all'archiviazione per particolare tenuità deve articolare motivi specifici e non solo evocare astrattamente la lesione del diritto di difesa; mancata specificazione nel ricorso indebolisce la censura.
  • In situazioni analoghe, per ridurre il rischio di incertezza procedurale conviene chiedere espressamente che il G.I.P. restituisca gli atti al P.M. o che il P.M. emetta la richiesta prevista dall'art. 411 co.1-bis quando si ritenga sia violato il contraddittorio, oppure, se il G.I.P. procede, assicurarsi per iscritto che il decreto di fissazione dell'udienza specifichi chiaramente il tema della valutazione della particolare tenuità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.