Cassazione Penale, Ordinanza n. 10132/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna a otto mesi di reclusione per alterazione del cronotachigrafo installato su un trattore stradale, contestata come condotta commessa in concorso con altro soggetto. Con due motivi ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche. In sostanza sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la modestia del fatto e i profili favorevoli alla concessione del trattamento di favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale: quanto all'art. 131-bis c.p., è stato valorizzato il pericolo connesso alla guida di un mezzo pesante in violazione delle regole di sicurezza e il possibile coinvolgimento di terzi in caso di sinistro; quanto alle attenuanti generiche, è stata ritenuta legittima la constatazione dell'assenza di elementi positivi da apprezzare. Sono state quindi confermate le statuizioni economiche conseguenti all'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 437 c.p.
alterazione del cronotachigrafo installato su trattore stradale
La fattispecie è richiamata come reato oggetto di condanna confermata in appello; la sentenza non approfondisce l'elemento costitutivo, ma descrive il fatto come manomissione del dispositivo di controllo su mezzo pesante.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché il fatto non è stato ritenuto di particolare tenuità, anche in considerazione del pericolo per la sicurezza della circolazione e del possibile coinvolgimento di terzi.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state negate per mancanza di elementi positivi da valorizzare; la Corte di cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, pur in assenza di un danno immediato, espone a un concreto pericolo la sicurezza di terzi o incide su presidi di sicurezza rilevanti, specie nel settore della circolazione stradale dei veicoli pesanti.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizza specificamente la pericolosità concreta della condotta; in cassazione non è sufficiente opporre una lettura alternativa e generica dei fatti.
- Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia atto della mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche in fatto sulla tenuità del reato e sulle attenuanti generiche è esposto alla declaratoria di inammissibilità.
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