Cassazione Penale, Sentenza n. 29130/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava, con ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni fino alla concorrenza di euro 2.279.001,18, ritenuti profitto del delitto di omessa dichiarazione relativo all'anno d'imposta 2020. La misura si fondava sulla prospettazione che il ricorrente avesse conseguito nell'anno 2020 proventi illeciti da attività di narcotraffico, proventi qualificati come redditi imponibili e non dichiarati al fisco. I motivi di ricorso erano cinque: 1) insussistenza della fattispecie ex art. 5 d.lgs. 74/2000 perché il soggetto, residente all'estero e non tenuto alle scritture contabili, non sarebbe soggetto obbligato alla dichiarazione, oltre al rilievo che i proventi da reato non sarebbero automaticamente imputabili; 2) violazione del principio di specialità connesso alla consegna tramite mandato d'arresto europeo, sostenendosi che non si potesse procedere per fatti diversi da quelli oggetto di consegna né applicare misure ablative senza assenso dello Stato estero; 3) carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza dei reati presupposto e sulla quantificazione dei proventi, con contestazione della mancanza di sentenza definitiva, della metodologia di calcolo del profitto e dell'asserita indeducibilità dei costi; 4) violazione del nemo tenetur se detegere e del diritto al silenzio, perché l'obbligo di dichiarare redditi illeciti imporrebbe un'autodenuncia; 5) difetto di giurisdizione dello Stato italiano ex art. 6 c.p. per il fatto che il ricorrente viveva e operava in Belgio e l'acquisizione dei proventi sarebbe avvenuta all'estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte non consentiti perché volti a contestare apprezzamenti di fatto e la persuasività della motivazione, e in parte manifestamente infondati. Ha affermato che i redditi illeciti sono fiscalmente imponibili e vanno dichiarati; che il principio di specialità nel MAE opera in forma attenuata e non impedisce il semplice esercizio dell'azione penale per fatti anteriori e diversi, purché non sia applicata una restrizione della libertà personale senza assenso; che la motivazione sul fumus e sulla quantificazione del profitto era sufficiente in sede cautelare, anche senza un definitivo accertamento del reato presupposto; che il diritto al silenzio non esonera dagli obblighi tributari; e che le doglianze sulla residenza estera e sul luogo di acquisizione dei proventi erano non specificamente devolute e comunque di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Nel giudizio avverso misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
art. 125 c.p.p.
La mancanza assoluta o apparente di motivazione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il delitto di omessa dichiarazione è configurabile anche rispetto a redditi derivanti da proventi illeciti, se imponibili e non dichiarati.
art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537
I proventi da fatti, atti o attività illeciti, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, sono ricompresi tra i redditi imponibili.
art. 1 d.P.R. n. 600/1973
Sono tenuti alla dichiarazione i soggetti che possiedono redditi e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
I componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi non sono deducibili.
art. 26 l. n. 69 del 2005
Disciplina, nel contesto del mandato d'arresto europeo, il principio di specialità.
art. 27 decisione quadro 2002/584/GAI
Il principio di specialità ha portata attenuata: il procedimento penale per fatti anteriori e diversi è consentito se non comporta immediata privazione della libertà personale, ferma la necessità di assenso per l'esecuzione di pene restrittive.
art. 721 c.p.p.
Non estende il principio di specialità alle misure cautelari reali, secondo l'ordinanza richiamata dalla Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa per il diritto di difesa e dal Collegio per escludere che esso neutralizzi gli obblighi tributari.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa sul diritto al silenzio; la Corte ne circoscrive l'operatività ai procedimenti punitivi già avviati.
art. 53 Cost.
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche prevale sulla pretesa di invocare il nemo tenetur per sottrarsi agli obblighi fiscali.
art. 6 c.p.
Richiamato per il difetto di giurisdizione; la Corte lo ritiene non decisivo alla luce della localizzazione dei proventi e della pretesa tributaria italiana.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso si applicano spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente l'aumento della somma da versare alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali, il sindacato è limitato alla violazione di legge; restano fuori dalla cognizione di legittimità la mera insufficienza persuasiva della motivazione e la rilettura del compendio fattuale, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente.
- I proventi derivanti da attività illecite, se non già assoggettati a sequestro o confisca penale, costituiscono redditi imponibili e devono essere dichiarati; l'omessa dichiarazione di tali redditi può integrare il delitto tributario anche se il contribuente non è tenuto alla tenuta delle scritture contabili.
- Nel sistema del mandato d'arresto europeo il principio di specialità opera in forma attenuata: la persona consegnata può essere sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi da quelli oggetto della consegna, purché non sia applicata una restrizione della libertà personale in violazione della regola speciale, restando necessario l'assenso dello Stato di esecuzione per l'esecuzione di pene restrittive.
- Per la sussistenza del fumus in tema di sequestro finalizzato a reati tributari derivanti da proventi illeciti non è necessario un definitivo accertamento del reato presupposto, essendo sufficiente un quadro indiziario adeguato che ne individui tipologia, concretezza e collegamento con il profitto sequestrato.
- La quantificazione del profitto, in sede cautelare, può fondarsi su elementi indiziari come intercettazioni e dati di prezzo/concordati riparti interni, purché il giudice dia una motivazione non apparente e non meramente congetturale.
- Il diritto al silenzio e il principio nemo tenetur se detegere non esonerano dall'adempimento degli obblighi dichiarativi fiscali, poiché la dichiarazione dei redditi è strumentale all'accertamento della capacità contributiva e non equivale a un questionario sulla provenienza lecita o illecita dei redditi.
- Le questioni relative alla residenza fiscale estera, al luogo di percezione dei proventi e alla giurisdizione penale devono essere dedotte in modo specifico e si confrontano con la localizzazione del reddito imponibile e dell'attività criminosa nel territorio dello Stato; altrimenti si risolvono in censure di merito non scrutinabili in cassazione.
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