Cassazione Penale, Sentenza n. 24005/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione tra più condanne: traffico di stupefacenti (commesso agosto 1999 - aprile 2000 a Castel Volturno), possesso e fabbricazione di documenti falsi (31/3/2012 a Marano di Napoli), partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (condotta perdurante dagli inizi anni 2000) e partecipazione a associazione di tipo mafioso (clan Lo Russo, dal 2005 con condotta perdurante). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza motivando che mancava il nesso di identità del disegno criminoso, rilevando autonomia della piazza di spaccio gestita da Cardillo, contesti geografici differenti (Castel Volturno e S. Gaetano di Miano), uso di altro clan (Contini) per il traffico e l'eccezionale natura del reato di possesso di documenti falsi. In cassazione si deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione, omessa acquisizione integrale di sentenze rilevanti, travisamento della prova e mancata considerazione delle dichiarazioni dei collaboratori che fornivano indici di contemporaneità, omogeneità dell'obiettivo criminale, sovrapposizione di membri e rapporti stretti tra le associazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ha compiuto una congrua, motivata valutazione degli indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (arco temporale, rapporti fra clan, dichiarazioni dei collaboratori, identità di soggetti e di finalità) e non ha dato puntuale risposta alle deduzioni difensive. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio, libero nel risultato, con l'obbligo di colmare le lacune istruttorie e motivazionali evidenziate.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
norma processuale citata dal P.G. per chiedere inammissibilità del ricorso; richiamata nel quadro procedurale ma non decisiva sul merito
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
base normativa per censurare la motivazione carente o manifesta illogicità della decisione impugnata; utilizzata dai ricorrenti per segnalare omissioni e travisamenti della motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
richiamata in relazione a presunte violazioni di legge penale (art. 81 c.p.) e del principio di identità del disegno criminoso
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
norma evocata in riferimento all'obbligo di acquisire le sentenze rilevanti; il ricorso deduce che il giudice non ha ottenuto tutti i documenti necessari per valutare gli indici della continuazione
art. 81 cod. pen.
definisce la continuazione e il criterio dell'identità del disegno criminoso; oggetto centrale della valutazione sulla sussistenza della continuazione tra reati
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
norma penale sul traffico di stupefacenti: uno dei reati oggetto di valutazione per la possibile continuazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
norma penale sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; rilevante per valutare rapporti e sovrapposizioni tra tale organizzazione e il clan camorristico
art. 416-bis cod. pen.
norma sul reato di associazione mafiosa; connessa all'accertamento dell'identità del disegno criminoso e dei rapporti fra associazione mafiosa e associazione di tipo drug-related
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla valutazione della prova e all'onere di assunzione e valutazione degli atti processuali documentali
art. 125 cod. proc. pen.
norma sul valore delle dichiarazioni rese in dibattimento; evocata in connessione con l'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
art. 671 cod. proc. pen.
richiamato tra le norme processuali pertinenti, in relazione alla collaborazione e alle sentenze di merito richiamate
art. 476 cod. pen.
citato tra le norme relative ai reati connessi ai documenti falsi, oggetto di valutazione rispetto alla prevedibilità e programmazione del falso
art. 482 cod. pen.
norma sul falso materiale o ideologico in documenti: richiamata nella contestazione della natura del reato di falsificazione di documenti
art. 497-bis, comma 2 cod. pen.
norma collegata ai delitti contro la fede pubblica; ricordata in relazione al possesso/fabbricazione di documenti falsi
art. 648 cod. pen.
norma sui ricettazione e reati connessi al profitto; citata tra le norme penalmente rilevanti nel complesso contestuale
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
richiamata dalla Corte di Cassazione in relazione all'obbligo di rinvio a diverso collegio per nuovo giudizio quando sussistono gravi lacune motivazionali
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario un convincente apprezzamento motivato degli indici che denotano l'identità del disegno criminoso: temporalità ravvicinata, omogeneità delle condotte e del bene giuridico, sovrapposizione di soggetti e rapporti organici fra le organizzazioni
- Il giudice che neghi la continuazione deve acquisire e valutare compiutamente gli atti e le sentenze rilevanti (anche d'ufficio se necessario) e dare risposta puntuale alle deduzioni difensive; omissioni o motivazioni generiche possono determinare annullamento e rinvio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ove utilizzate nei giudizi di merito, devono essere esaminate e valutate nel contesto complessivo degli indici; il loro contenuto può essere decisivo nel ricondurre condotte apparentemente autonome a un medesimo disegno criminoso
- La mera diversità del luogo di produzione del reato o l'impiego temporaneo di canali diversi (es. interlocuzioni con altro clan) non escludono di per sé la continuazione se risultano elementi che collegano organicamente le attività al medesimo progetto criminale
- Eventi sopravvenuti (es. arresto, latitanza) che spiegano la commissione di reati successivi (es. possesso di documenti falsi) devono essere valutati quanto alla prevedibilità e alla pianificazione: non è sufficiente etichettare tali atti come estemporanei senza adeguata motivazione
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