Cassazione Civile, Ordinanza n. 07261/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi pendenti davanti al Tribunale di Milano tra una società appaltatrice e un'università committente. Nel primo giudizio, relativo al contratto di appalto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un complesso edilizio, la società chiedeva l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dall'università, l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'università ai danni e la condanna di quest'ultima al pagamento di somme iscritte in riserva. L'università, a sua volta, domandava in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni. Nel secondo giudizio, la società chiedeva la condanna dell'università al pagamento del canone di noleggio mensile di apprestamenti di cantiere in base a un diverso contratto stipulato dopo la risoluzione dell'appalto. L'università si costituiva eccependo in via subordinata la compensazione con un proprio controcredito risarcitorio derivante dall'inadempimento nell'appalto e chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del primo giudizio. Il Tribunale di Milano sospendeva la causa ritenendo pregiudiziale il primo giudizio quanto all'accertamento del credito opposto in compensazione. Con il ricorso per regolamento di competenza la società deduceva violazione degli artt. 295 c.p.c., 56 e 169 l.fall., 1246 c.c., sostenendo che i due giudizi avevano oggetto diverso, che il controcredito era illiquido e inesigibile e che, comunque, si trattava di compensazione giudiziale, non idonea a giustificare la sospensione.
La decisione
La Corte accoglie il regolamento di competenza e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano. Pur osservando che la censura proposta verteva sulla pregiudizialità ai fini della compensazione, la Corte fonda l'accoglimento su una ragione officiosa e preliminare: quando due procedimenti identici, connessi o pregiudiziali pendono davanti a magistrati diversi o a sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non è configurabile la sospensione ex art. 295 c.p.c.; il giudice deve invece rimettere gli atti al capo dell'ufficio per eventuale riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., salvo che lo stato dei procedimenti impedisca la riunione. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui tale principio vale anche nel rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, trattandosi di mera ripartizione interna degli affari. Conseguentemente, il provvedimento di sospensione è dichiarato illegittimo. Le spese del regolamento sono poste a carico dell'università resistente.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è consentita quando la pendenza pregiudicante riguarda un altro procedimento davanti a magistrati diversi o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario; in tal caso opera il meccanismo della riunione, non quello della sospensione.
artt. 273 e 274 c.p.c.
Se i giudizi pendono nello stesso ufficio giudiziario, il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio per l'eventuale riunione dei procedimenti, salvo che il diverso stato delle cause la impedisca.
art. 56 l.fall.
È solo richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione decisoria della Corte.
art. 169 l.fall.
È solo richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione decisoria della Corte.
art. 1246 c.c.
È solo richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla compensazione; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione su tale norma perché accoglie il ricorso per un diverso profilo processuale.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere disposta quando la causa pregiudicata e quella pregiudicante pendono davanti a magistrati diversi o a sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario: in tale ipotesi il rimedio corretto è la riunione dei procedimenti, se possibile.
- La regola sulla non sospendibilità vale anche nei rapporti tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, poiché si tratta di una questione di ripartizione interna degli affari dell'ufficio giudiziario.
- La Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione, può rilevare d'ufficio il vizio processuale derivante dall'erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c.
- Quando il diverso stato dei procedimenti ne impedisca la riunione, la valutazione sulla connessione o pregiudizialità non conduce comunque alla sospensione automatica; occorre verificare concretamente la praticabilità della riunione nel medesimo ufficio.
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