Sentenza del 14/04/2017 n. 9660 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IVA versata negli anni d'imposta 2003-2006, relativa all'acquisto e al noleggio di autoveicoli destinati ai dipendenti e agli amministratori della società, IVA inizialmente non detratta, per complessivi Euro 339.165,46. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato il riconoscimento di un rimborso pari a Euro 120.445,25, corrispondente a una detrazione del 40% per tutte le autovetture aziendali. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione in Cassazione, deducendo anzitutto la nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente. La CTR si era limitata a confermare la sentenza di primo grado e a richiamare la relazione del consulente tecnico senza illustrare le questioni esaminate, le tesi delle parti e il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi di entrambe le parti sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza del rimborso IVA.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza per vizi processuali
La Corte ha ritenuto deducibile in Cassazione la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente e carenza assoluta del ragionamento decisorio.
Art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
La norma era richiamata nel ricorso incidentale in relazione alla detraibilità dell'IVA sulle autovetture aziendali, ma la Corte non ne ha esaminato il merito, ritenendolo assorbito.
Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972
La norma, relativa alla detrazione dell'IVA, era oggetto delle censure della società, ma non è stata applicata direttamente dalla Corte a causa della cassazione con rinvio per vizio motivazionale.
Artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le disposizioni erano state invocate dall'Agenzia delle entrate in relazione alla disciplina del processo tributario e alla proponibilità o tempestività della domanda di rimborso; tali questioni sono rimaste assorbite.
Art. 112 c.p.c.
La società aveva denunciato omessa pronuncia su alcune domande, ma la Corte non ha esaminato la censura poiché ha accolto il motivo preliminare relativo alla motivazione apparente.
D.L. n. 258 del 2006, art. 1, convertito dalla L. n. 278 del 2006
La disposizione era richiamata tra le questioni di merito relative al regime di detraibilità dell'IVA sulle autovetture, ma non è stata esaminata in concreto.
Art. 2033 c.c.
La norma sull'indebito oggettivo era stata richiamata dall'Agenzia delle entrate, ma la relativa questione è rimasta assorbita.
Art. 2946 c.c.
La norma sulla prescrizione ordinaria era stata invocata dall'Agenzia delle entrate, ma non è stata oggetto di decisione nel merito.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur contenendo graficamente una motivazione, non consente di comprendere le ragioni concrete della decisione né di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il mero richiamo alla sentenza di primo grado o a una relazione peritale non è sufficiente se il giudice d'appello non indica quali argomentazioni condivide e perché, soprattutto quando entrambe le parti hanno proposto motivi di impugnazione.
- La motivazione deve essere autosufficiente e permettere il controllo della decisione sulla base del solo testo della sentenza, senza che l'interprete debba integrarla con ricostruzioni ipotetiche o congetture.
- Quando la Cassazione rileva un vizio processuale di motivazione apparente, può cassare la sentenza con rinvio senza esaminare le questioni sostanziali, come la detraibilità dell'IVA, la decadenza o la prescrizione.
- In caso di rinvio, il giudice dovrà riesaminare le questioni oggetto degli appelli con una motivazione completa, esplicitando i fatti rilevanti, le norme applicate, le tesi delle parti e le ragioni dell'eventuale accoglimento o rigetto.
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