Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello cautelare, motivata dal fatto che l'appello era stato trasmesso via P.E.C. alla casella della Corte d'appello di Brescia (ufficio emittente l'ordinanza), anziché alla casella P.E.C. del Tribunale designato a decidere sulle impugnazioni cautelari. La ricorrente sosteneva che non vi fosse norma che prevedesse l'inammissibilità per tale errore, che la materia non consente la sanzione per il mancato rispetto di un provvedimento amministrativo e che l'atto era comunque pervenuto alla conoscenza del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'inammissibilità sia espressamente prevista dalla normativa emergenziale (art. 24 d.l. 28/10/2020, n.137, conv. L. 18/12/2020, n.176) che stabilisce l'obbligo di trasmissione all'indirizzo PEC del Tribunale competente per i riesami/appelli cautelari; la trasmissione ad altro indirizzo PEC comporta l'inammissibilità. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con L. 18 dicembre 2020, n.176 (art. 24)
Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: [...] e) quando l'atto è trasmesso LA, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4
La norma prevede espressamente che, per le impugnazioni cautelari presentate via PEC ai sensi della disciplina emergenziale, la trasmissione ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato per il Tribunale competente determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 309 c.p.p., comma 7
Indica il Tribunale competente e, nei collegamenti normativi, è il riferimento per individuare l'indirizzo PEC cui devono essere trasmesse le impugnazioni in materia cautelare; la norma regolamentare integrata dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi definisce l'indirizzo operativo.
Art. 591 c.p.p.
Richiamato nella formulazione normativa come limitazione/riserva, ma non ostativo alla previsione specifica di inammissibilità stabilita dalla norma emergenziale citata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 47192 del 11/10/2022, Carpuz Edi)
La giurisprudenza ha confermato che la richiesta di riesame/appello cautelare deve essere trasmessa direttamente all'indirizzo PEC del Tribunale in funzione di giudice del riesame; non è ammessa la trasmissione alla PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento né la presentazione presso altre cancellerie.
Massime di principio
- Per gli appelli e le richieste di riesame in materia di misure cautelari personali presentati via PEC, occorre inviare l'atto all'indirizzo PEC indicato per il Tribunale competente (secondo quanto stabilito dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi), altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
- La trasmissione della PEC alla casella dell'ufficio che ha emesso il provvedimento (es. Corte d'appello emittente) non sostituisce l'invio all'indirizzo del Tribunale competente e non evita la sanzione dell'inammissibilità, anche se l'atto è poi venuto a conoscenza del Tribunale.
- Prima dell'invio telematico verificare sempre l'indirizzo PEC ufficiale del Tribunale competente per i riesami/appelli cautelari e le eventuali istruzioni/direttive del Direttore generale dei sistemi informativi.
- L'errore di indirizzo PEC può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche conseguenze economiche (spese processuali e ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La normativa emergenziale ha introdotto specifiche regole procedurali che prevalgono su prassi amministrative o su interpretazioni che ammetterebbero la presentazione in altre sedi; occorre pertanto attenersi alle prescrizioni di legge e ai provvedimenti organizzativi correlati.
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