Cassazione Penale, Sentenza n. 25432/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I resistenti sono indagati per presunta tentata estorsione per avere, tramite la cessione di presunti crediti a terzi (Ferretti con l'avv. Covino), promosso numerose cause civili e richiesto extragiudizialmente somme a titolo di risarcimento danni derivanti da procedure esecutive immobiliari. Il Tribunale per il riesame aveva annullato il divieto di dimora ritenendo che l'attivazione di vie legali e la mediazione giudiziale escludevano la sussistenza dei gravi indizi di tentata estorsione e del profitto ingiusto; il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che la promozione di azioni civili pretestuose, seriali e sproporzionate può essere strumentale ad ottenere un profitto ingiusto extragiudiziale e che il Tribunale non ha adeguatamente valutato tali elementi né l'attualita delle esigenze cautelari
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo che il Tribunale del riesame ha errato nel considerare automaticamente incompatibile con il reato di estorsione la concreta promozione di azioni giudiziarie. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la minaccia di adire le vie legali può integrare l'estorsione se mira a ottenere somme pretestuose o manifestamente sproporzionate; ha precisato tuttavia che la mera instaurazione del giudizio non esclude l'estorsione quando le azioni civili sono utilizzate strumentalmente e in modo seriale per costringere a transazioni ingiuste. Considerando che il Tribunale non ha valutato analiticamente elementi quali la pretestuosità delle domande, l'esorbitanza degli importi e la serialità delle azioni (e che risultano numerose pronunce civili avverse attestanti richieste infondate), la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Disciplina il reato di estorsione; la Corte interpreta che la minaccia di azioni giudiziarie può integrare il reato se posta per ottenere somme non dovute o manifestamente sproporzionate e con intenzione di costringere, mentre la promozione autentica del giudizio può escludere l'estorsione solo se non risulta strumentale a ottenere un profitto ingiusto extragiudiziale
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata esclusivamente per l'individuazione della competenza in sede di rinvio (la Corte rinvia al Tribunale di L'Aquila, competente ai sensi dell'art. 309)
art. 96 cod. proc. civ.
Richiamata in motivazione come strumento processuale che, nelle pronunce civili citate, aveva portato a condanne per lite temeraria e costituisce elemento indiziario della pretestuosità delle domande civili
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma processuale richiamata per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; citata in ordine alla modalità di svolgimento del procedimento davanti alla Corte
Massime di principio
- La minaccia di adire le vie legali può costituire estorsione se non è intimata per esercitare un diritto fondato, ma per coartare la volontà altrui al fine di ottenere un profitto ingiusto; è pertanto indispensabile valutare l'animus fraudolento dell'agente
- La mera promozione di un giudizio civile non esclude automaticamente la sussistenza del reato di estorsione: bisogna valutare se le azioni civili sono state strumentalizzate in forma seriale e sproporzionata per costringere a transazioni extragiudiziali
- Per stabilire la pretestuosità e la finalità estorsiva occorre un esame analitico di elementi quali la sproporzione degli importi richiesti, la serialità delle azioni contro soggetti diversi, le pronunce civili pregresse che attestino l'infondatezza delle domande e la presenza di richieste extragiudiziali contestuali
- L'intervento del giudice e la mediazione non sono di per sé dispositivi della configurabilità del reato: se il processo è promosso in buona fede e la valutazione giudiziale è efficace, l'elemento coercitivo e il profitto ingiusto vengono meno; se invece la causa è strumentale, l'azione giudiziaria può essere mezzo dell'estorsione
- Nella valutazione delle esigenze cautelari (per l'adozione o la conferma di misure) bisogna considerare il concreto rischio di reiterazione e la pericolosità della condotta alla luce della serialità e delle risultanze processuali e civili
- Pronunce civili che affermano l'infondatezza delle pretese e condannano per lite temeraria costituiscono indici importanti ai fini penali, ma devono essere valutate nel contesto complessivo probatorio prima di escludere o riconoscere il reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →