Cassazione Penale, Sentenza n. 18656/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato, in parte riformandola, la condanna del Tribunale di Gela: Lignite e Trubia per rapina (Lignite indicato come ideatore/determinatore e Trubia come esecutore materiale) e Trubia anche per porto ingiustificato di coltello; Ferrigno per favoreggiamento relativo ad altro episodio. Lignite denunciava travisamento probatorio e chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), sostenendo di non essere sceso dall'auto e di non aver contribuito materialmente né alla ideazione; Trubia contestava la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della gravità ai fini della pena; Ferrigno sosteneva di non sapere che si fosse consumato un reato e dunque di non aver consapevolmente favorito gli autori. La Corte di cassazione ha analizzato i motivi e ha ritenuto che i ricorsi fossero generici perché si limitavano a reiterare le questioni già dedotte in appello senza affrontare le motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva motivato il rigetto, inoltre ha ritenuto manifestamente infondati i profili probatori richiamando le intercettazioni ambientali e i rilievi della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e li ha ritenuti manifestamente infondati nei profili comunque esaminati. Ha confermato la valutazione della Corte di appello circa il ruolo di Lignite nella ideazione e nella partecipazione alla rapina (anche tramite intercettazioni che ne attestavano coinvolgimento e la sua presenza sul luogo), la maggiore gravità della condotta di Trubia (esecutore materiale che si compiaceva delle violenze, giustificando la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti) e la responsabilità di Ferrigno per favoreggiamento (anche per aver concordato versioni per sviare le indagini). In conseguenza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; non sono state liquidate spese in favore della parte civile per mancata partecipazione al processo in Cassazione.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Riferita all'attenuante per contributo di minima partecipazione: la Corte ritiene che non possa essere riconosciuta nei confronti di Lignite in quanto le intercettazioni e la valutazione del giudice di merito dimostrano un ruolo non marginale e una partecipazione all'ideazione della rapina
art. 133 cod. pen.
Riferita alle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello aveva negato la prevalenza delle attenuanti su aggravanti per Trubia; la Cassazione conferma che la motivazione del secondo grado (valutazione della gravità e del compiacimento del reo) giustifica tale scelta
art. 69 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 133 in relazione alla determinazione della pena e al sindacato sulle attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla prevalenza delle aggravanti per la condotta di Trubia
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se risulta generico o si limita a ripetere le doglianze già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di appello; il ricorrente deve puntualmente indicare i vizi specifici della motivazione di secondo grado
- Le intercettazioni ambientali, se valutate attendibili, possono comprovare tanto la fase di ideazione quanto la partecipazione esecutiva e giustificare la ricostruzione del ruolo di ciascun imputato
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è necessario dimostrare oggettivamente un ruolo marginale e un apporto causale davvero minimo; la mera presenza o la mancanza di contributo materiale dichiarata in modo generico non è sufficiente
- La valutazione della prevalenza delle attenuanti o delle aggravanti nella determinazione della pena è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è viziata o manifesta irragionevolezza; dichiarazioni intercettate che mostrano compiacimento per la violenza rafforzano la gravità della condotta
- Per il reato di favoreggiamento è necessario dimostrare la consapevolezza del fatto commesso e l'effettivo comportamento volto a ostacolare l'individuazione dei colpevoli; condotte volte a concordare versioni idonee a sviare le indagini possono integrare il reato
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