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Sentenza

Sentenza n. 283/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - della comunicazione SUAP pratica n. 13970161009-31052024-0954, inviata dal SUAP associato di Fino Mornasco in data 21 agosto 2024, avente ad oggetto la trasmissione del provvedimento di diniego definitivo prot. n. 157400 del 21 agosto 2024; - del provvedimento di diniego prot. n. 157400 del 21 agosto 2024, adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco, avente ad oggetto il rigetto dell''istanza ID 13970161009-31052024-0954, relativa all''autorizzazione per l''installazione di una Stazione Radio Base (SRB) per telefonia mobile in Luisago, Via Raffaello, codice impianto CO22070_025; - del verbale di chiusura della conferenza dei servizi, prot. n. 5420 del 19 agosto 2024, adottato dal Comune di Luisago; - del provvedimento prot. n. 5401 del 16 agosto 2024, recante parere sfavorevole motivato, emesso dal Comune di Luisago, Settore Territorio; - del provvedimento prot. n. 5028 del 25 luglio 2024, recante parere sfavorevole motivato, emesso dal Comune di Luisago, Settore Territorio; nonché, in parte qua, in subordine - dell''art. 5 del regolamento comunale per l''installazione e l''esercizio di impianti di telecomunicazione privati, di telefonia mobile e di radiodiffusione del Comune di Luisago; - della D.G.R., n. 7/11045 del 8 novembre 2002, adottata da Regione Lombardia, recante “Linee guida per l''esame paesistico dei progetti”, nonché dell''art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), nonché della d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749.

Giustizia amministrativa202402862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti presupposti della conferenza di servizi, ai pareri comunali e, in parte qua, all'art. 5 del regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco in relazione all'istanza per l'installazione di una stazione radio base nel Comune di Luisago. Il primo motivo ha dedotto l'illegittimità del diniego fondato sull'incompatibilità urbanistica dell'impianto con un'area inserita in un ambito di trasformazione, in attesa di un Programma Integrato d'Intervento, nonché la violazione della disciplina speciale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e il travisamento, evidenziando che l'impianto aveva potenza inferiore a 300 W. Il secondo motivo ha contestato il diniego sotto il profilo paesistico, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa valutazione della relazione paesaggistica prodotta, la formazione del silenzio-assenso nella conferenza di servizi e l'assenza di uno specifico vincolo paesaggistico. Il terzo motivo ha contestato l'interpretazione dell'art. 5 del regolamento comunale, che il Comune aveva ritenuto ostativo all'installazione nell'Area 1, deducendo il contrasto della disposizione con la disciplina statale e regionale, poiché configurava un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti.

La decisione

Il TAR ha accolto tutti i motivi. Quanto al profilo urbanistico, ha ritenuto illegittimo subordinare l'installazione della stazione radio base alla previa approvazione di un piano attuativo, poiché le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; l'inerzia comunale nella pianificazione attuativa non può impedire la realizzazione dell'impianto. Per gli impianti con potenza non superiore a 300 W, l'art. 4, comma 7, l.r. Lombardia n. 11/2001 esclude inoltre la necessità di una specifica regolamentazione urbanistica. Il Comune ha altresì violato l'art. 10-bis l. 241/1990, limitandosi a ripetere il precedente parere negativo senza confrontarsi effettivamente con le osservazioni della società. Quanto al profilo paesistico, il Comune non ha esaminato la relazione prodotta, invocando la mancata costituzione della Commissione per il Paesaggio; secondo il TAR, tale inerzia ha comportato, nella conferenza di servizi asincrona, la formazione del silenzio-assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990. Inoltre, in assenza di uno specifico vincolo paesaggistico, la tutela generica del paesaggio non poteva prevalere sull'interesse alla diffusione capillare della rete. Anche il valore di impatto paesistico pari a 8, secondo le Linee Guida regionali, avrebbe imposto la revisione del progetto, non il suo rigetto. Infine, il TAR ha ritenuto illegittimo, e ha annullato in parte qua, l'art. 5 del regolamento comunale, nella parte in cui era interpretato come divieto generalizzato di installazione nell'Area 1, in contrasto con l'art. 8, comma 6, l. 36/2001, con l'art. 4, comma 7, l.r. Lombardia n. 11/2001 e con la disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche. Sono stati annullati il diniego e gli atti presupposti; il Comune è stato condannato alle spese di lite per euro 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria.

    La qualificazione come opere di urbanizzazione primaria comporta la compatibilità delle stazioni radio base con qualsiasi destinazione urbanistica e la loro collocabilità anche in deroga agli strumenti urbanistici.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003

    La disciplina speciale delle infrastrutture di comunicazione elettronica sostiene il carattere di pubblica utilità e il regime autorizzatorio accelerato degli impianti.

  • art. 4, comma 7, l.r. Lombardia n. 11/2001

    Gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica.

    Per gli impianti sotto la soglia di 300 W è esclusa la necessità di una specifica regolamentazione urbanistica comunale, salvi i siti sensibili previsti dalla legge.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi effettivamente con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la loro mera ripetizione senza adeguata confutazione integra violazione della partecipazione e difetto di istruttoria.

  • art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990

    La mancata comunicazione della determinazione entro il termine [...] equivale ad assenso senza condizioni.

    Nella conferenza di servizi semplificata e asincrona, l'inerzia dell'amministrazione interpellata determina il silenzio-assenso e la consumazione del potere di dissentire; disfunzioni organizzative interne non impediscono tale effetto.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    È esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base.

    I Comuni possono stabilire criteri localizzativi e tutelare siti specifici, ma non introdurre divieti generalizzati riferiti a intere o vaste porzioni del territorio.

  • art. 5 del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione del Comune di Luisago

    In Area 1 [...] è consentita l’installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni, ad eccezione degli impianti per la telefonia mobile [...].

    Nell'interpretazione fatta propria dal Comune, la disposizione configura un divieto generalizzato incompatibile con le fonti statali e regionali sovraordinate; il TAR l'ha annullata in parte qua.

  • artt. 14 e 14-quater l. 241/1990

    Sono richiamati nel motivo relativo alla conferenza di servizi; la decisione valorizza in particolare il meccanismo di silenzio-assenso previsto dall'art. 14-bis.

  • D.G.R. Lombardia n. 7/11045 dell'8 novembre 2002

    Il valore 8 è sotto la soglia di tolleranza; il progetto deve essere rivisto.

    La classificazione dell'impatto paesistico sotto la soglia di tolleranza non consente il rigetto del progetto, ma al più impone una revisione.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica qualificate dalla legge come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; la loro autorizzazione non può essere subordinata alla previa approvazione di un piano attuativo comunale.
  • L'inerzia dell'amministrazione comunale nell'approvazione di strumenti urbanistici attuativi non può costituire motivo di diniego o di ritardo dell'autorizzazione a realizzare un'infrastruttura di comunicazione elettronica, poiché la disciplina speciale del settore non può essere aggravata dalle ordinarie dinamiche della pianificazione locale.
  • Per gli impianti radiobase con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W, la disciplina regionale lombarda esclude la necessità di una specifica regolamentazione urbanistica comunale, sicché non sono legittime disposizioni o determinazioni comunali che ne vietino la collocazione in determinate zone, salvo i siti sensibili previsti dalla legge.
  • Nella conferenza di servizi semplificata e asincrona, la mancata comunicazione tempestiva della determinazione da parte dell'amministrazione interpellata equivale ad assenso senza condizioni e comporta la consumazione del potere di dissentire; le disfunzioni organizzative interne dell'ente non possono neutralizzare tale effetto.
  • I Comuni possono adottare criteri localizzativi per gli impianti di comunicazione elettronica e tutelare siti specifici, ma non possono introdurre divieti generalizzati riferiti a intere aree del territorio comunale, perché tali divieti non costituiscono criteri di localizzazione e contrastano con l'art. 8, comma 6, l. 36/2001.
  • In assenza di uno specifico vincolo paesaggistico, una generica valutazione di tutela del paesaggio non può giustificare il diniego di una stazione radio base; inoltre, quando le linee guida paesistiche qualificano l'impatto come sotto la soglia di tolleranza, il progetto può essere richiesto in revisione ma non respinto per tale solo motivo.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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