Sentenza del 30/05/2017 n. 2388 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO CON ADESIONE SOCIETÀ DI PERSONE - Accertamento redditi socio - Redditi di partecipazione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva attribuito, per trasparenza, la quota di reddito risultante dall'accertamento con adesione concluso dalla società di persone per la medesima annualità. La contestazione riguardava quindi l'imputazione al socio del maggior reddito accertato nei confronti della società.
La decisione
La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta legittima. In base al principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del T.U.I.R., il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione, anche quando tale reddito deriva da un accertamento con adesione definito dalla società per la stessa annualità. Il socio deve pertanto considerarsi destinatario della quota di reddito di sua spettanza.
Norme richiamate
Art. 5 del T.U.I.R. - principio di trasparenza fiscale
Il reddito delle società di persone è imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla percezione effettiva, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. L'accertamento con adesione definito dalla società può quindi costituire la base per l'imputazione al socio della relativa quota di reddito.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la definizione dell'accertamento fiscale della società può produrre effetti anche sui soci, ai quali viene imputata la quota di reddito proporzionale alla partecipazione.
- Il principio di trasparenza comporta che il reddito accertato in capo alla società non resti fiscalmente confinato alla società stessa, ma venga attribuito ai soci per la determinazione delle rispettive imposte.
- Quando la società conclude un accertamento con adesione per una determinata annualità, il socio può ricevere un atto fondato sulla quota di reddito risultante da tale definizione.
- La contestazione del socio non può fondarsi, in via generale, sulla mera circostanza che egli non abbia concluso personalmente l'accertamento con adesione, poiché l'imputazione deriva dal meccanismo legale di trasparenza fiscale.
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