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Sentenza

Sentenza n. 2871/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 27 giugno 2025 volta alla predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (familiare interessato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minorenne, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, chiedendo di dichiarare illegittimo il silenzio sull’istanza presentata il 27 giugno 2025 per la predisposizione, nell’interesse del figlio, di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la pretesa era stata soddisfatta, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna delle amministrazioni alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta. Ha posto le spese, liquidate in € 1.200 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, a carico esclusivo dell’A.S.P. Palermo: secondo la ricostruzione documentale, il ritardo nell’evasione dell’istanza era dipeso esclusivamente dall’azienda sanitaria e l’istanza era stata soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio, sicché operava la soccombenza virtuale. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune di Palermo. Disposta inoltre la trasmissione telematica della sentenza alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ult. comma, cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nelle more della lite la pretesa di parte ricorrente risulti soddisfatta integralmente;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, una volta passate in autorità di cosa giudicata, le sentenze in materia di silenzio/inadempimento della P.A. devono essere trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti per le determinazioni di sua competenza;

    Le sentenze in materia di silenzio-inadempimento devono essere trasmesse telematicamente alla Corte dei conti una volta passate in giudicato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, durante il giudizio, la pretesa azionata sia stata soddisfatta integralmente.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; se il ritardo è imputabile esclusivamente a una delle amministrazioni intimate, le spese possono essere poste a carico di questa soltanto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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