Cassazione Penale, Sentenza n. 4560/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva condannato Bunea per il tentativo di uso di atto falso in relazione alla presentazione, presso la Motorizzazione civile di Ancona, di una dichiarazione per la conversione della patente estera e della copia di una patente rumena risultata falsa. Il ricorrente deduce vizio per carenza e illogicità della motivazione: a suo avviso il giudice di merito ha escluso ingiustificatamente la configurabilità del delitto originario (tentato falso per induzione, artt. 48 e 479 c.p.) e ha errato nel qualificare la condotta come mero tentativo di uso di atto falso, mentre dai fatti emerge l'utilizzo del titolo falso per ottenere l'equipollente italiano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice di merito non ha considerato correttamente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite) e ha applicato un orientamento non più condiviso. La Corte ha inoltre evidenziato la specificità della fattispecie (si trattava della copia di una patente rilasciata da uno Stato UE, Romania) e richiamato la disciplina di equiparazione delle patenti UE (art. 136-bis cod. strada). Ha osservato che la questione della copia di un atto falso richiede un confronto con la pronuncia Sez. U, n. 35814/2019 (Marcis) sulla falsità materiale delle copie e che la qualificazione come tentativo di uso di atto falso deve essere riconsiderata alla luce dei parametri giurisprudenziali (l'esibizione può integrare il reato consumato). Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Ancona ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
artt. 48 e 479 cod. pen.
contestazione iniziale di tentato falso per induzione
ricordate come riferimento alla fattispecie originariamente contestata; la Corte evidenzia che il giudice di merito non ha adeguatamente motivato il venir meno di questa imputazione
artt. 477 e 482 cod. pen.
reati relativi alla falsificazione di pubblici documenti e alla falsità materiale
la giurisprudenza (Sez.5 e Sez.U) collega la falsificazione di patenti estere alla fattispecie degli articoli citati; le Sezioni Unite hanno stabilito che anche la contraffazione non grossolana di patenti extra-UE può integrare tali reati indipendentemente dalla validità del documento ai fini della guida
art. 136-bis cod. strada
piena equiparazione della patente UE a quella italiana
la patente rilasciata da uno Stato membro UE assume disciplina speciale ed è pienamente equiparata a quella italiana; ciò influisce sulla valutazione della rilevanza penale della falsificazione o della copia
artt. 135 e 136 cod. strada
condizioni di validità del documento ai fini della circolazione
citati in relazione alla precedente giurisprudenza che condizionava la rilevanza penale alla idoneità del documento a comprovare l'abilitazione alla guida nel territorio nazionale
art. 35 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
equipollenza della patente a documento di identità
utilizzato per sostenere il rilievo documentale intrinseco della patente ai fini della fede pubblica
art. 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
normazione concernente documenti di riconoscimento
richiamato insieme al d.P.R. 445 per sottolineare la funzione identificativa/documentale della patente
Convenzione di Vienna 1968, art. 41; legge 5 luglio 1995, n. 308
ratifica e disciplina internazionale in materia di patenti
indicano che il riconoscimento della patente straniera si fonda sulla verifica delle competenze da parte dello Stato che la rilascia, parametro rilevante per la natura documentale della patente
Direttive 2006/126/CE, 2009/113/CE, 2011/94/CE
disciplina comunitaria delle patenti di guida
giustificano la disciplina speciale per le patenti UE e la loro equiparazione all'ordinamento nazionale
Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022 (El Daoudy)
pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato l'integrazione del reato anche per contraffazione non grossolana di patenti extra-UE indipendentemente dalla validità ai fini della guida
orientamento nomofilattico rispetto alla rilevanza penale della contraffazione di patenti estere; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non ha considerato questa evoluzione
Sez. U, n. 35814 del 28/3/2019 (Marcis)
principio secondo cui la copia non integra falsità materiale salvo che assuma l'apparenza di atto originale
richiamata per segnalare che la copia di un atto falso necessita di valutazione specifica per configurare falsità materiale
Sez. 5, n. 30740 del 12/4/2019 (Drazhy Rushit) e Sez. 5, n. 20/2/2001 (Mbaye)
giurisprudenza sulla nozione di uso di atto falso e sulla sufficienza dell'esibizione per la consumazione
confermano che l'uso di un atto falso si realizza con qualsiasi avvalersi del documento e che la semplice esibizione può integrare il reato consumato
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
norma che disciplina l'annullamento con rinvio nei ricorsi per cassazione per saltum
base normativa per l'annullamento e il rinvio deciso dalla Corte nel caso di ricorso per saltum del Procuratore Generale
Massime di principio
- Se la sentenza di merito si fonda su orientamenti giurisprudenziali superati dalle Sezioni Unite, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
- La qualificazione penale della presentazione di patenti straniere false dipende dal tipo di documento: le patenti UE sono soggette a disciplina di equiparazione (art. 136-bis) e la valutazione della falsità di copie richiede un confronto con la giurisprudenza sulle copie (Marcis).
- Nel reato di uso di atto falso, la semplice esibizione del documento falso può integrare il reato consumato; pertanto la sussistenza del 'tentativo' va valutata con attenzione ai fatti concreti (se si è effettivamente fatto uso del documento).
- La distinzione tra atto originale e copia è rilevante: la copia integra la falsità materiale solo se assume l'apparenza di atto originale o se la fattispecie lo richiede; occorre valutare la natura della copia presentata.
- In presenza di questioni di diritto rilevanti e contrasto giurisprudenziale, il giudice di merito deve espressamente confrontarsi con le pronunce delle Sezioni Unite e con la normativa comunitaria applicabile.
- Il Procuratore Generale è legittimato a proporre ricorso in Cassazione per saltum e, se il vizio è di diritto o di motivazione, può ottenere l'annullamento con rinvio.
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