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Sentenza

Sentenza del 25/07/2017 n. 5024 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Riconoscimento del debito - Natura confermativa di un rapporto obbligatorio preesistente - Tassazione proporzionale - Illegittimità - Violazione del principio di alternatività Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che l’enunciazione del riconoscimento di debito, quando si limita a confermare un rapporto obbligatorio già esistente e già soggetto a IVA, non costituisce un autonomo presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. L’imposizione proporzionale è quindi illegittima, in conformità al principio affermato da Cassazione n. 24804/2014.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale all’enunciazione di un atto di riconoscimento del debito. Ha sostenuto che tale dichiarazione fosse meramente confermativa di un rapporto obbligatorio preesistente, già assoggettato a IVA, e che una nuova tassazione proporzionale violasse il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Un’operazione già assoggettata a IVA non può essere nuovamente colpita, per il medesimo presupposto sostanziale, con l’imposta di registro in misura proporzionale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 24804/2014

    Il riconoscimento del debito avente natura meramente confermativa di un rapporto obbligatorio preesistente non determina una nuova autonoma imposizione proporzionale ai fini dell’imposta di registro, quando il rapporto originario sia già soggetto a IVA.

Massime di principio

  • Un atto di riconoscimento del debito, se ha funzione solo ricognitiva o confermativa e non introduce nuove obbligazioni, non dovrebbe essere trattato come un autonomo atto negoziale imponibile in misura proporzionale.
  • Per valutare la tassazione occorre verificare la natura sostanziale dell’atto e l’esistenza di un rapporto obbligatorio preesistente, non limitandosi alla forma o al titolo del documento.
  • Se il rapporto originario è già stato assoggettato a IVA, l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sul successivo riconoscimento del debito può violare il principio di alternatività IVA-registro.
  • La tassazione proporzionale può essere giustificata solo se l’atto contiene effetti nuovi, autonomi o ulteriori rispetto alla mera ricognizione di un debito già esistente.

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