Sentenza n. 1805/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - della valutazione, pari a 20/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; - dei quesiti n. 3 e 5 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); - dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); - di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento - del diritto del ricorrente all’attribuzione di 2 punti, in aggiunta ai 20 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnato; - del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione della prova scritta concorsuale, esclusione dalla procedura e quesiti nn. 3 e 5 del questionario
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, inizialmente valutato con 20/30 punti e quindi escluso per mancato raggiungimento della soglia di 21/30, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 3 e 5. Quanto al quesito n. 3, relativo allo strumento idoneo a trascrivere automaticamente l'audio delle riunioni, ha sostenuto che anche Discord fosse una risposta corretta, in quanto utilizzabile con applicativi aggiuntivi quali DiscordEarsBot o SeaVoice. Quanto al quesito n. 5, relativo al sinonimo di «indulgenza», ha sostenuto la correttezza della risposta «clemenza», indicata dal candidato, rispetto a «tolleranza», individuata dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rettificato il punteggio riconoscendo la correttezza della risposta al quesito n. 5, consentendo al candidato di raggiungere la soglia di idoneità e di essere ammesso alle fasi successive. Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa verifica della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura relativa al quesito n. 3, ritenendo che la lettura proposta dal candidato fosse incompatibile con il tenore letterale della domanda e che Discord, da solo, non consentisse la trascrizione automatica delle riunioni, essendo necessari applicativi esterni. Il giudice ha invece preso atto, quanto al quesito n. 5, della rettifica del punteggio effettuata dall'Amministrazione, del raggiungimento della soglia di idoneità e della riammissione del candidato alle fasi successive, dichiarando cessata la materia del contendere su tale profilo. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente con riferimento al quesito n. 5. Le spese sono state compensate, con obbligo dell'Amministrazione di restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
obbligo di restituzione del contributo unificato
La parte pubblica è stata condannata alla restituzione del contributo unificato, pur in presenza della compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché tale vizio sia dimostrato o almeno assistito da un principio di prova.
- Nei quiz a risposta multipla la domanda deve essere formulata in modo chiaro, completo e non ambiguo; l'Amministrazione non può imporre al candidato di scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile invece di una soluzione scientificamente corretta.
- La discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nelle procedure concorsuali incontra il limite della cosiddetta riserva di scienza: quesiti ambigui o confondenti, che ammettano più risposte corrette secondo il loro tenore obiettivo, sono sindacabili dal giudice amministrativo.
- Quando, durante il giudizio, l'Amministrazione rettifica il punteggio di un candidato riconoscendo la correttezza di una risposta e ciò determina il raggiungimento della soglia di idoneità e la riammissione alla procedura, la controversia relativa a quel profilo diviene priva di oggetto, con cessazione della materia del contendere.
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