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Ordinanza

Ordinanza n. 1302/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202000960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza della Sezione che aveva accolto il ricorso, limitatamente all’errore materiale nell’individuazione della parte resistente nell’epigrafe e nel dispositivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

È stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza resa sul ricorso n. 960/2020. Nell’epigrafe e nel dispositivo della sentenza la parte resistente era stata indicata rispettivamente come “Ministero dell’Interno” e “il Ministero dell’Interno”, mentre dal giudizio risultavano parti resistenti la Prefettura di Vibo Valentia, nella persona del Prefetto pro tempore, l’U.T.G.-Prefettura di Vibo Valentia e il Questore della Provincia di Vibo Valentia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’errore materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. Nell’epigrafe della sentenza la dicitura “Ministero dell’Interno” deve essere sostituita con “Prefetto della Provincia di Vibo Valentia pro tempore, l’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia in persona del Prefetto pro tempore, e il Questore della Provincia di Vibo Valentia pro tempore”; nel dispositivo, la dicitura “il Ministero dell’Interno” deve essere sostituita con “l’amministrazione resistente”. È stata ordinata alla Segreteria l’annotazione della correzione. La pronuncia non modifica il contenuto decisorio della sentenza, che aveva già accolto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per rettificare l’individuazione della parte resistente nell’epigrafe e nel dispositivo della precedente sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’errore materiale nell’indicazione della parte resistente contenuto nell’epigrafe o nel dispositivo di una sentenza può essere corretto ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. quando la corretta identificazione della parte risulta dagli atti del giudizio e la rettifica non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
  • La correzione dell’errore materiale può essere disposta mediante sostituzione della denominazione erroneamente riportata sia nell’epigrafe sia nel dispositivo, con ordine alla Segreteria di annotare la rettifica sul provvedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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