Ordinanza n. 1302/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza della Sezione che aveva accolto il ricorso, limitatamente all’errore materiale nell’individuazione della parte resistente nell’epigrafe e nel dispositivo
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
È stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza resa sul ricorso n. 960/2020. Nell’epigrafe e nel dispositivo della sentenza la parte resistente era stata indicata rispettivamente come “Ministero dell’Interno” e “il Ministero dell’Interno”, mentre dal giudizio risultavano parti resistenti la Prefettura di Vibo Valentia, nella persona del Prefetto pro tempore, l’U.T.G.-Prefettura di Vibo Valentia e il Questore della Provincia di Vibo Valentia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’errore materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. Nell’epigrafe della sentenza la dicitura “Ministero dell’Interno” deve essere sostituita con “Prefetto della Provincia di Vibo Valentia pro tempore, l’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia in persona del Prefetto pro tempore, e il Questore della Provincia di Vibo Valentia pro tempore”; nel dispositivo, la dicitura “il Ministero dell’Interno” deve essere sostituita con “l’amministrazione resistente”. È stata ordinata alla Segreteria l’annotazione della correzione. La pronuncia non modifica il contenuto decisorio della sentenza, che aveva già accolto il ricorso.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per rettificare l’individuazione della parte resistente nell’epigrafe e nel dispositivo della precedente sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’errore materiale nell’indicazione della parte resistente contenuto nell’epigrafe o nel dispositivo di una sentenza può essere corretto ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. quando la corretta identificazione della parte risulta dagli atti del giudizio e la rettifica non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
- La correzione dell’errore materiale può essere disposta mediante sostituzione della denominazione erroneamente riportata sia nell’epigrafe sia nel dispositivo, con ordine alla Segreteria di annotare la rettifica sul provvedimento originario.
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