Cassazione Civile, Ordinanza n. 05099/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di immissione ed estrazione d'aria. Il giudice di primo grado aveva risolto il contratto per colpa dell'appaltatore ricorrente, ritenendolo inadempiente per il mancato pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, e lo aveva condannato al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la conclusione del contratto sulla base della documentazione in atti e delle testimonianze raccolte, nonché ritenendo generica la censura sulla quantificazione del danno operata dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1327 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto concluso il contratto per fatti concludenti senza valida accettazione; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale determinato il danno sulla base della sola consulenza tecnica d'ufficio, senza adeguato supporto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la conclusione del contratto è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva desunto l'accettazione dai facta concludentia e dal materiale probatorio raccolto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti dichiarato generica la censura proposta in appello contro la quantificazione del danno, mentre il motivo di cassazione si limitava a riproporre in modo altrettanto generico l'asserita insufficienza della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1327 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la conclusione del contratto per fatti concludenti; la Corte rileva però che, nel caso concreto, il giudice di merito ha desunto l'accettazione dai comportamenti concludenti e che il relativo accertamento è di fatto, non sindacabile in cassazione nei limiti prospettati.
art. 61 c.p.c.
È invocato per censurare l'uso della consulenza tecnica d'ufficio nella quantificazione del danno; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura non si confronta con la declaratoria di genericità contenuta nella sentenza d'appello.
art. 2697 c.c.
È richiamato per sostenere un erroneo riparto dell'onere probatorio nella determinazione del danno; la Corte dichiara inammissibile la censura per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica della conclusione di un contratto, quando dipende dall'apprezzamento della documentazione e delle testimonianze, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
- La deduzione della conclusione del contratto per facta concludentia è compatibile con l'art. 1327 c.c. quando il giudice di merito ricostruisca, sulla base degli elementi acquisiti, un'accettazione desumibile dal comportamento delle parti.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che riproduca in modo generico le argomentazioni già svolte in appello è inammissibile.
- La doglianza sulla liquidazione del danno non può limitarsi ad affermazioni astratte sull'insufficienza della consulenza tecnica d'ufficio, ma deve misurarsi con le concrete ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è, di per sé, censurabile solo perché utilizzata nella quantificazione del danno; la critica deve investire puntualmente il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze istruttorie e le contestazioni delle parti.
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