Sentenza del 20/10/2020 n. 4904 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 110/2020 NOTIFICAZIONI - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica effettuata a mezzo pec - Utilizzazione del formato pdf in luogo del formato p7m - Applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per omesso o carente versamento IRPEF 2013. Il ricorrente ha contestato: 1) la validità della notifica tramite PEC in formato .pdf (anziché .p7m); 2) l'omessa preventiva notifica dell'avviso bonario e la mancata instaurazione del contraddittorio; 3) difetti di motivazione della cartella (compensi, causale del mancato versamento, calcolo degli interessi).
La decisione
L'appello è stato accolto. Il collegio ha ritenuto che la notifica via PEC con file in formato .pdf non sia invalida: il formato .pdf con firma PAdES è equivalente al formato .p7m (CAdES) e, comunque, la notifica è efficace se ha raggiunto lo scopo della conoscenza (applicazione dell'art. 156 c.p.c.). Tuttavia la cartella è stata ritenuta nulla per la mancata notifica dell'avviso bonario quando la cartella stessa è stata emessa ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973, perché il controllo formale richiede il preventivo invito/contraddittorio in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Le restanti eccezioni sono state assorbite; le spese dei due gradi sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 2 e comma 5
La notifica della cartella puo' essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata; rinvio all'art. 60 del DPR n. 600/1973
Autorizza la notifica via PEC delle cartelle esattoriali e rinvia alle norme sulle notificazioni (processo civile) per i profili formali, implicando l'applicabilità di istituti processuali come la sanatoria ex art.156 c.p.c.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Controllo automatico (cartolare) della dichiarazione
Il controllo cartolare (36-bis) è basato sui dati forniti dal contribuente e, salvo incertezze su aspetti rilevanti, non impone necessariamente l'invito al contraddittorio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter
Controllo formale delle dichiarazioni
Si tratta di controllo piu' incisivo che richiede, ove emergano incertezze su aspetti rilevanti, l'invito del contribuente a fornire chiarimenti (avviso bonario/contraddittorio); la sua omissione determina la nullità della cartella emessa sulla base di tale controllo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Norme sulle notificazioni richiamate dall'art. 26 DPR 602/1973
Rinvio alle regole sulle notificazioni nel processo civile per profili formali della notifica della cartella.
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 20, comma 1-bis
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta quando ha apposta una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o e' formato previa identificazione informatica dell'autore...
Attribuisce rilevanza alla valutazione giudiziale dell'idoneita' del documento informatico; riconosce che la firma elettronica qualificata e processi di identificazione informatica garantiscono integrita' e riconducibilita' dell'atto.
Decreto dirigenziale 16/04/2014 (art. 12) e D.M. n. 44/2011 (art. 34)
Disciplina tecnica sul processo telematico e tipi di firma ammessi
Stabiliscono che le firme CAdES e PAdES sono ammesse secondo gli standard UE e che, operativamente, le diverse estensioni (.p7m e .pdf) sono equivalenti nei contesti telematici.
Regolamento UE n. 910/2014 e Decisione di esecuzione 1506/2015
Standard europei per le identita' e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche
Forniscono il quadro normativo tecnico che giustifica l'equivalenza delle tipologie di firma elettronica riconosciute (PAdES/CAdES) e la loro efficacia probatoria.
Art. 156 c.p.c.
Sanatoria per raggiungimento dello scopo: la nullità non puo' essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo
Se la notifica ha effettivamente reso conoscibile l'atto al destinatario e questi ha potuto esercitare i propri diritti (es. ha tempestivamente impugnato), la nullità formale puo' essere sanata.
Giurisprudenza (Cass. SS.UU. 27/04/2018 n.10266; Cass. 30/10/2018 n.27561; Cass. 18/04/2016 n.7665; Cass. 28/09/2018 n.23620)
Principi sul valore probatorio delle firme elettroniche e sulla sanatoria delle notifiche via PEC
La giurisprudenza ha affermato l'equivalenza tra CAdES e PAdES e ha riconosciuto che l'irregolarita' della forma di trasmissione telematica non comporta la nullita' se la conoscenza dell'atto e' comunque avvenuta (applicazione art.156 c.p.c.).
Massime di principio
- La notifica via PEC è ammessa per le cartelle esattoriali; il formato del file (.pdf con firma PAdES) non invalida la notifica quando garantisce integrità, autenticità e la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- L'equivalenza tecnica e giuridica tra firme CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) stabilita dagli standard UE e dalla giurisprudenza rende irrilevante, di per sé, la diversa estensione del file notificato.
- Se la notifica ha raggiunto il destinatario e questi ha potuto esercitare i suoi rimedi (es. impugnare tempestivamente), l'irregolarità formale può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Tuttavia, quando la cartella è basata sul controllo formale previsto dall'art. 36-ter DPR 600/1973, l'Amministrazione è tenuta a instaurare il contraddittorio (avviso bonario) in presenza di incertezze su aspetti rilevanti: l'omissione di quell'avviso rende la cartella nulla.
- Nel controllo cartolare (art. 36-bis) l'ufficio può, in mancanza di incertezze rilevanti, procedere alla liquidazione richiamando i dati della dichiarazione; in tale ipotesi l'onere motivazionale è piu' limitato.
- In caso di accoglimento del ricorso per vizi procedurali rilevanti (es. mancanza del contraddittorio previsto da 36-ter), è possibile l'annullamento della cartella e la compensazione delle spese tra le parti.
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