Sentenza del 27/02/2015 n. 1945 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Aggio riscossione - Variazione temporale ammontare - Anni precedenti variazione - Applicazione retroattiva - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale, di importo complessivo prossimo a 1,5 milioni di euro e riferita a un'annualità del 2002, contestando in particolare l'applicazione delle aliquote dell'aggio di riscossione introdotte o modificate nel 2008, con efficacia dal 1° gennaio 2009. L'aggio era calcolato nella misura del 4,65% per i pagamenti effettuati entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e del 9% per i pagamenti successivi. La contestazione riguardava l'applicazione retroattiva di tali percentuali a un rapporto tributario relativo a un periodo precedente alla loro entrata in vigore, sostenendo che l'aggio avesse natura sostanzialmente sanzionatoria.
La decisione
La pretesa relativa all'aggio è stata ritenuta illegittima nella parte in cui applicava retroattivamente le nuove aliquote a un'annualità precedente alla loro entrata in vigore. Poiché l'aggio, per la sua funzione e per l'incremento collegato al mancato pagamento entro il termine, presenta natura sostanzialmente sanzionatoria, non può essere applicato a fatti o periodi anteriori secondo il principio di irretroattività. La cartella deve quindi essere rideterminata mediante applicazione della disciplina vigente per il periodo di riferimento, con esclusione dell'aumento retroattivo.
Norme richiamate
Principio di irretroattività delle sanzioni
Una misura avente natura sostanzialmente sanzionatoria non può essere applicata a periodi o fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La qualificazione formale dell'aggio come compenso non è decisiva se, in concreto, l'importo aumenta in funzione del ritardo nel pagamento.
Disciplina dell'aggio di riscossione modificata nel 2008, con efficacia dal 1° gennaio 2009
Le nuove percentuali dell'aggio, pari al 4,65% per il pagamento entro sessanta giorni e al 9% per il pagamento successivo, non possono essere applicate retroattivamente a ruoli relativi ad annualità anteriori quando ciò comporti un aggravio di natura sanzionatoria.
Massime di principio
- Per stabilire quale aggio applicare occorre fare riferimento alla disciplina vigente per il periodo o fatto cui si riferisce la pretesa, non semplicemente alla data di emissione o notifica della cartella.
- Quando un onere formalmente qualificato come compenso aumenta in ragione del ritardo o dell'inadempimento del contribuente, può assumere natura sostanzialmente sanzionatoria.
- Le modifiche peggiorative di una misura con natura sanzionatoria non possono essere applicate retroattivamente a periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
- In caso di applicazione di un aggio maggiorato a una cartella relativa ad annualità precedenti, il contribuente può contestare la decorrenza temporale della disciplina e chiedere la rideterminazione dell'importo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 feb 2015Sentenza del 27/02/2015 n. 4023 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 feb 2015Sentenza del 27/02/2015 n. 4025 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 feb 2015Sentenza del 27/02/2015 n. 4033 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 feb 2015Sentenza del 27/02/2015 n. 4035 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 feb 2015Sentenza del 27/02/2015 n. 4037 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 feb 2015Sentenza del 27/02/2015 n. 4046 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →