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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 1945 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - Aggio riscossione - Variazione temporale ammontare - Anni precedenti variazione - Applicazione retroattiva - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale, di importo complessivo prossimo a 1,5 milioni di euro e riferita a un'annualità del 2002, contestando in particolare l'applicazione delle aliquote dell'aggio di riscossione introdotte o modificate nel 2008, con efficacia dal 1° gennaio 2009. L'aggio era calcolato nella misura del 4,65% per i pagamenti effettuati entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e del 9% per i pagamenti successivi. La contestazione riguardava l'applicazione retroattiva di tali percentuali a un rapporto tributario relativo a un periodo precedente alla loro entrata in vigore, sostenendo che l'aggio avesse natura sostanzialmente sanzionatoria.

La decisione

La pretesa relativa all'aggio è stata ritenuta illegittima nella parte in cui applicava retroattivamente le nuove aliquote a un'annualità precedente alla loro entrata in vigore. Poiché l'aggio, per la sua funzione e per l'incremento collegato al mancato pagamento entro il termine, presenta natura sostanzialmente sanzionatoria, non può essere applicato a fatti o periodi anteriori secondo il principio di irretroattività. La cartella deve quindi essere rideterminata mediante applicazione della disciplina vigente per il periodo di riferimento, con esclusione dell'aumento retroattivo.

Norme richiamate

  • Principio di irretroattività delle sanzioni

    Una misura avente natura sostanzialmente sanzionatoria non può essere applicata a periodi o fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La qualificazione formale dell'aggio come compenso non è decisiva se, in concreto, l'importo aumenta in funzione del ritardo nel pagamento.

  • Disciplina dell'aggio di riscossione modificata nel 2008, con efficacia dal 1° gennaio 2009

    Le nuove percentuali dell'aggio, pari al 4,65% per il pagamento entro sessanta giorni e al 9% per il pagamento successivo, non possono essere applicate retroattivamente a ruoli relativi ad annualità anteriori quando ciò comporti un aggravio di natura sanzionatoria.

Massime di principio

  • Per stabilire quale aggio applicare occorre fare riferimento alla disciplina vigente per il periodo o fatto cui si riferisce la pretesa, non semplicemente alla data di emissione o notifica della cartella.
  • Quando un onere formalmente qualificato come compenso aumenta in ragione del ritardo o dell'inadempimento del contribuente, può assumere natura sostanzialmente sanzionatoria.
  • Le modifiche peggiorative di una misura con natura sanzionatoria non possono essere applicate retroattivamente a periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In caso di applicazione di un aggio maggiorato a una cartella relativa ad annualità precedenti, il contribuente può contestare la decorrenza temporale della disciplina e chiedere la rideterminazione dell'importo.

Testo integrale

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