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Sentenza

Sentenza n. 1618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sezione IV n. 538/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 538/2023, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 538/2023, notificata al Comune il 14 febbraio 2023, con la quale l'amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Hanno dedotto l'inerzia del Comune, che non aveva effettuato alcun pagamento nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento degli enti pubblici, chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione. Il TAR Basilicata aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, determinando la riassunzione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza cautelare era stata pubblicata e notificata al Comune, che era decorso il termine di 120 giorni concesso agli enti pubblici per conformarsi al titolo esecutivo, che il pagamento delle spese processuali non era avvenuto, che non risultavano ragioni ostative e che non era stata proposta impugnazione. Il Collegio ha ritenuto ottemperabile la condanna al rimborso delle spese processuali, qualificandola come diritto accessorio rispetto al credito principale. Ha ordinato al Comune di pagare ai ricorrenti euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Prefetto della Provincia di Potenza, o un suo delegato munito delle necessarie competenze, quale commissario ad acta, da attivare su sollecitazione dei ricorrenti e con termine di trenta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e spese generali. Il testo non dà conto di una specifica pronuncia sulla sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., né sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    applicazione della sanzione ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a.; nomina di un commissario ad acta

    La disposizione è richiamata quale base dell'azione di ottemperanza e della possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione della sentenza

    È richiamata quale fondamento della domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    è decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo che la legge concede agli enti pubblici per conformarsi al giudicato

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo legittima la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'ente pubblico inadempiente.

  • art. 147 l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine per l'adempimento degli enti pubblici.

  • art. 44 d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine per l'adempimento degli enti pubblici.

Massime di principio

  • La condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali contenuta in una sentenza o in un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, poiché il credito per le spese costituisce un diritto accessorio rispetto al credito principale.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per l'adempimento degli enti pubblici, l'inerzia dell'amministrazione obbligata consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati la notificazione del titolo, il decorso del termine di adempimento, l'assenza di pagamento e l'inesistenza di ragioni ostative, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta anche preventivamente nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su sollecitazione del creditore e fissazione di un termine per l'adozione degli adempimenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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