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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05285/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto una richiesta di ampliamento delle autorizzazioni connesse alla misura alternativa dell'affidamento in prova, ritenendo il soggetto poco affidabile alla luce di una recente violazione. Il destinatario del provvedimento ha proposto reclamo, poi qualificato come ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente ha contestato la valutazione di merito circa la sua affidabilità e la conseguente negazione dell'ampliamento delle autorizzazioni, chiedendo una rivalutazione dei comportamenti tenuti durante l'esecuzione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. La censura, infatti, mirava a ottenere una diversa lettura in fatto dei comportamenti dell'affidato, operazione estranea ai poteri della Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • La denuncia di vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si richiede in realtà una diversa lettura delle risultanze fattuali e del comportamento del soggetto sottoposto alla misura.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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