Cassazione Penale, Sentenza n. 46915/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato le sospensioni condizionali della pena, disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità formale dell'ordinanza per impossibilità di identificare il giudice (firma illeggibile) e mancanza di requisiti formali (intestazione, sezione, numero di ruolo, generalità del condannato); 2) violazione di legge in quanto una delle pene (sentenza 12/11/2001) sarebbe stata estinta per indulto il 24/02/2020 rendendo impossibile la revoca della sospensione già concessa, e altresì che la sopravvenuta sentenza del 10/12/2008 (irrevocabile il 30/10/2013) non potrebbe comportare la revoca alla luce dell'indulto e della possibilità, secondo il ricorrente, di ottenere una nuova sospensione nei limiti dell'art. 164, terzo comma, cod. pen.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Sulla prima doglianza la Corte rileva che l'ordinanza era resa a seguito di udienza a scioglimento della riserva e che l'identità del giudice è desumibile dal verbale d'udienza; la firma illeggibile e l'assenza di elementi non essenziali non comportano nullità. Sulla seconda doglianza la Corte chiarisce che la revoca della sospensione ha natura dichiarativa: l'effetto di reviviscenza della pena si è prodotto nel momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che integra la causa di revoca (30/10/2013), e successivamente l'indulto ha estinto l'espiazione della pena ma non ha efficacia ablativa sugli altri effetti giuridici della condanna (quali il divieto alla reiterazione del beneficio). Pertanto le censure sono infondate e la revoca è legittima. Inoltre la memoria difensiva è stata esclusa perché tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., primo comma, n. 1)
La revoca della sospensione condizionale della pena può essere pronunciata quando si verifica la causa di revoca (qui: recidiva delittuosa nel quinquennio); la revoca ha natura dichiarativa e opera al momento della irrevocabilità del provvedimento che accerta la causa.
art. 164 cod. pen., terzo comma
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva di una nuova sospensione; la Corte però esclude che possa determinarsi una 'terza' sospensione idonea a impedire la revoca, precisando i limiti giuridici all'applicazione ripetuta del beneficio.
art. 611 cod. proc. pen., comma 1
Stabilisce il termine (cinque giorni antecedenti l'udienza) per la produzione di memorie; la Corte ha escluso la memoria difensiva per tardività.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
norme sull'indulto (principio giurisprudenziale richiamato)
L'indulto estingue la pena e fa cessare l'espiazione, ma non ha efficacia ablativa sugli altri effetti penali della condanna; non impedisce che si sia prodotta la reviviscenza della pena e non annulla la possibilità di revoca della sospensione quando la causa si è già definitivamente verificata.
Massime di principio
- Un'ordinanza adottata a seguito di udienza non è nulla per il solo fatto che la firma del giudice sia illeggibile o manchino elementi non essenziali: l'identità del giudice è desumibile dal verbale d'udienza.
- La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa: l'effetto si produce automaticamente nel momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca (es. condanna irrevocabile che costituisce recidiva).
- L'indulto estingue l'espiazione della pena ma non elimina ex se gli altri effetti giuridici della condanna; pertanto l'applicazione successiva dell'indulto non annulla la possibilità che la sospensione sia stata revocata quando la causa si era già irrevocabilmente verificata.
- Non è generalmente possibile "risuscitare" o moltiplicare la sospensione condizionale della stessa pena in modo tale da sottrarla agli effetti di una conclusiva causa di revoca: i limiti di riapplicazione vanno valutati alla luce delle disposizioni codicistiche e dei principi giurisprudenziali.
- Le memorie difensive presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 cod. proc. pen. possono non essere prese in considerazione; la tardività può indebolire l'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti irrituale o priva di fondamento.
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