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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24008/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 2/12/2014 al 16/07/2015. La custodia cautelare era stata applicata per il concreto sospetto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e per concorso in episodi di corruzione: alla Cerrito venivano contestati il ruolo di segretaria personale di Salvatore Buzzi, la custodia di una contabilità occulta e la custodia/prelievo di denaro contante utilizzato per attività corruttive. In sede di cognizione la ricorrente è stata assolta per i reati contestati (assoluzioni divenute definitive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cerrito contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva negato l'indennizzo. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio di 'autonomia' del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la valutazione ex ante del comportamento della ricorrente. Pur essendo stata la ricorrente assolta, la Corte territoriale aveva accertato che ella teneva una contabilità separata, custodiva denaro contante in una cassaforte esterna e ne operava prelevamenti su indicazione di altri: condotte che, sebbene non provate come partecipazione dolosa ai reati, erano gravemente colpose e idonee a ingenerare l'apparenza della commissione di illeciti e, quindi, ragionevole intervento dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente il diritto all'indennizzo è stato escluso e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Norma che descrive il reato per il quale erano sorti i gravi indizi alla base della misura cautelare; nel giudizio di riparazione la sua mera contestazione costituisce il contesto fattuale, ma non preclude l'autonomia della valutazione sulla colpa grave

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    Disciplina il diritto all'equo indennizzo salvo il caso in cui la privazione della libertà sia dipesa da dolo o colpa grave dell'interessato; la Corte ha applicato questa norma ritenendo accertata la colpa grave ex ante

  • Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia) - giurisprudenza consolidata

    Principio che afferma l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al processo penale e la necessità di valutare ex ante se la condotta dell'imputato abbia gravemente contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza

  • Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021 (Calzaretta) - giurisprudenza

    Conferma che il giudizio di riparazione può valorizzare fatti accertati nel processo di merito anche se questi hanno portato ad assoluzione, per le diverse regole applicabili nella fase cautelare e in quella di merito

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e va svolto ex ante, con parametri diversi rispetto al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio
  • L'assoluzione nel processo penale non impedisce automaticamente il rigetto della domanda di indennizzo se emerge che il comportamento dell'interessato sia stato gravemente colposo e idoneo a generare l'apparenza di colpevolezza al momento dell'adozione della misura cautelare
  • La colpa grave ostativa all'indennizzo può consistere in comportamenti di occultamento o gestione di contabilità occulte e nella custodia di denaro contante, se tali condotte, pur non integrando di per sé un reato provato, erano prevedibilmente in grado di suscitare l'intervento dell'autorità giudiziaria
  • La valutazione deve concentrarsi su ciò che appariva al giudice della cautela al momento dell'emissione del provvedimento (elementi indiziari disponibili ex ante) e sul contributo del comportamento dell'imputato a tale apparenza
  • Non è sufficiente dimostrare che la condotta fosse meramente connessa a rapporti di lavoro o a funzioni esecutive: se la condotta evidenzia negligenza macroscopica, imprudenza o occultamento rilevante, può sussistere colpa grave
  • Per escludere il diritto all'indennizzo il comportamento deve essere gravemente negligente o imprudente in termini tali da essere, secondo l'esperienza comune, motivo prevedibile di intervento dell'autorità (id quod plerumque accidit)
  • Nel caso di dubbio tra elementi accertati nel processo e valutazione ex ante, il giudice della riparazione deve attenersi a fatti 'accertati o non negati' in sede di merito; tuttavia, fatti provati in merito che non configurano reato possono comunque essere ritenuti gravemente colposi nel processo di riparazione

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