Sentenza n. 4100/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Scioglimento della riserva di ammissione posta con DDG n. 95 del 26/01/2024 e ammissione/esclusione candidati. Approvazione della graduatoria finale di merito”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria finale senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - della predetta graduatoria allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è collocato alla posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ricorrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - della nota prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di autotutela formulata dal ricorrente il 06/12/2024; - della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Rettifica graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n. -OMISSIS-”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria rettificata senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - della predetta graduatoria rettificata allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è collocato alla posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi al procedimento di ulteriore verifica delle posizioni dei candidati di cui all’avviso del 28/11/2024, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ricorrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - del Bando pubblicato in BURL n. 72 del 07/09/2023 del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del concorso, ivi compresa la modulistica messa a disposizione dei candidati per presentare la domanda di partecipazione, tutti in parte qua e nei limiti di interesse del ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorra, la DDG 95 del 26/01/2024; e per l’accertamento - del diritto del Sig. -OMISSIS-ad ottenere il riconoscimento in proprio favore della posizione giuridica di soggetto riservatario nell’ambito della graduatoria della procedura selettiva de qua, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\4\2025: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV n. 225 del 20/02/2025, recante la «Parziale rettifica DDG n. 38/2025 e approvazione graduatoria finale di merito, ratifica Piano delle Aggregazioni e individuazione 1092 unità aventi titolo all'assunzio-ne a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti», del-la graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati, nei limiti dell’interesse del ricor-rente; - dei Verbali della Commissione, ivi compreso il «Verbale della Commissione - XXXVIII^ se-duta - 05/02/2025», nonché di tutti gli ulteriori atti della Commissione esaminatrice, nei limiti dell’interesse del ricorrente; - ove occorra, sempre nei limiti dell’interesse del ricorrente, di tutti gli atti della Fondazione PTV richiamati dalla Deliberazione n. 225 del 20/02/2025; - sempre nei limiti dell’interesse del ricorrente, della «graduatoria finale del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 26 del 1° aprile 2025, nonché, ove esi-stente, dell’atto di approvazione della graduatoria stessa; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, nei limiti dell’interesse del ricorrente. oltre che degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ossia: - della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Scioglimento della riserva di ammissione posta con DDG n. 95 del 26/01/2024 e ammissione/esclusione candidati. Appro-vazione della graduatoria finale di merito”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria finale senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - della predetta graduatoria allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è collocato al-la posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ri-corrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - della nota prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di autotutela formulata dal ricorrente il 06/12/2024; - della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Rettifi-ca graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n. -OMISSIS-”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria rettificata senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - della predetta graduatoria rettificata allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è col-locato alla posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla L. n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi al procedimento di ulteriore verifica delle posizioni dei candidati di cui all’avviso del 28/11/2024, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ricorrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - del Bando pubblicato in BURL n. 72 del 07/09/2023 del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del concorso, ivi compresa la modulistica messa a disposizione dei candidati per presentare la domanda di partecipazione, tutti in parte qua e nei limiti di interesse del ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorra, la DDG 95 del 26/01/2024; e per l’accertamento - del diritto del Sig. -OMISSIS-ad ottenere il riconoscimento in proprio favore della posizione giuridica di soggetto riserva-tario nell’ambito della graduatoria della procedura selettiva de qua, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\12\2025: per la declaratoria di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, co. 4, lett. b), cod. proc. amm. e 21-septies, L. n. 241/1990, e/o comunque per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - delle determinazioni assunte dalla Commissione Esaminatrice del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», confluite nel processo verbale relativo alla 40° seduta, datato 09/10/2025 ma versato in atti soltanto in data 28/11/2025 (e mai comunicato prima), con cui la predetta Commissione ha riesaminato la posizione dell’odierno ricorrente sig. -OMISSIS- confermando il seguente giudizio: “-OMISSIS--OMISSIS- rimane nella posizione -OMISSIS- di cui alla graduatoria pubblicata, da ultimo, con deliberazione n° 815 del 16/06/2025, senza il riconoscimento della riserva”; ciò sul rilievo che il ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione e durante lo svolgimento della procedura selettiva, non ha allegato la documentazione relativa al titolo di riserva; - di tutte le determinazioni assunte in parte qua da parte della Commissione esaminatrice, ivi compresi gli ulteriori atti dalla stessa menzionati nel cennato verbale (mai comunicati) e meramente confermativi delle determinazioni in precedenza assunte nei confronti del ricorrente; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, nei limiti dell’interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione e rettifica della graduatoria di un concorso pubblico per operatori sociosanitari, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999, nonché il diniego dell’istanza di autotutela e le successive determinazioni di conferma
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale sostenendo di avere dichiarato nella domanda il possesso dei requisiti per beneficiare della riserva prevista dalla legge n. 68/1999, ma di non avere potuto allegare la documentazione comprovante lo stato di invalidità a causa delle caratteristiche del modulo telematico. Ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione del d.P.R. n. 487/1994, della legge n. 68/1999, del bando, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 6 della legge n. 241/1990, per omessa attivazione del soccorso istruttorio. Ha inoltre censurato il bando e la modulistica, sostenendo che l’onere di allegare la certificazione fosse illegittimo, poiché il requisito avrebbe potuto essere autodichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, e ha dedotto eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. I motivi sono stati reiterati nei due ricorsi per motivi aggiunti, con impugnazione degli atti successivamente adottati e delle determinazioni della commissione che aveva confermato il mancato riconoscimento della riserva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Ha richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., precedenti del Consiglio di Stato e della stessa Sezione relativi alla medesima procedura e a una fattispecie sovrapponibile. Il bando imponeva di allegare alla domanda telematica la documentazione comprovante i titoli di precedenza, preferenza e riserva, prevedendo che la mancata allegazione ne impedisse il riconoscimento. Il Collegio ha escluso che il format telematico rendesse materialmente impossibile il caricamento, poiché numerosi candidati avevano allegato la documentazione e ottenuto il riconoscimento della riserva. Non era configurabile un errore materiale nel caricamento, ma una semplice omissione del candidato. Nelle procedure comparative e di massa il soccorso istruttorio non può supplire alla violazione di oneri minimi di correttezza e cooperazione posti a carico del partecipante, quando il bando richieda espressamente la presentazione della documentazione. Anche l’eventuale qualificazione della dichiarazione come dichiarazione sostitutiva non avrebbe consentito di valorizzare la mera indicazione dello status di invalidità: ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 e del bando, il candidato avrebbe dovuto fornire gli elementi indispensabili per i controlli d’ufficio, almeno gli estremi del verbale di accertamento dell’INPS. La previsione dell’onere documentale è stata ritenuta legittima perché funzionale all’economicità e alla speditezza della procedura e agevolmente esigibile dal candidato. In applicazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio, non era quindi attivabile il soccorso istruttorio per integrare documentazione richiesta dal bando a pena di mancato riconoscimento del beneficio. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La norma è richiamata quale fondamento del soccorso istruttorio.
Nelle procedure comparative e di massa il soccorso istruttorio non consente di sostituire l’adempimento di oneri minimi di cooperazione posti espressamente a carico del candidato, come la presentazione di documenti richiesti dal bando.
art. 43 d.P.R. 445/2000
L’interessato deve fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La mera indicazione dello status di invalidità non è sufficiente a integrare una dichiarazione sostitutiva se non sono forniti gli elementi necessari per i controlli d’ufficio.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Anche ove la dichiarazione sostitutiva fosse astrattamente idonea a sostituire la certificazione dello stato di invalidità, la sola indicazione del requisito nella domanda non è sufficiente.
art. 71 d.P.R. 445/2000
I controlli sulle dichiarazioni sostitutive richiedono che il candidato abbia fornito gli elementi indispensabili per consentire all’amministrazione il reperimento dei dati.
art. 5 del bando di concorso
Alla domanda telematica doveva essere allegata, in formato pdf, la documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza e la certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva. La mancata allegazione avrebbe comportato il mancato riconoscimento dei titoli.
L’onere di allegazione della documentazione relativa alla riserva è legittimo e vincolante per il candidato.
art. 6 del bando di concorso
Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni prive di elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/00.
La disposizione esclude la valutabilità di dichiarazioni prive dei dati necessari per i controlli d’ufficio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di rinviare a un precedente conforme quando le questioni siano già state esaminate e non emergano ragioni per discostarsene.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il soccorso istruttorio non è invocabile per consentire al candidato di presentare tardivamente documenti che il bando imponeva espressamente di allegare alla domanda, quando l’omissione dipenda da mancata cooperazione del candidato e non da un errore materiale dell’amministrazione o del sistema telematico.
- È legittima la clausola del bando che impone l’allegazione della certificazione comprovante un titolo di riserva, prevedendo che la mancata allegazione comporti il mancato riconoscimento del beneficio, quando l’onere sia funzionale alla speditezza dei controlli e sia agevolmente esigibile dal partecipante.
- La mera indicazione nella domanda del possesso dello status che fonda una riserva non equivale, di per sé, a una dichiarazione sostitutiva idonea a comprovare il requisito, se non contiene gli elementi indispensabili per consentire all’amministrazione i controlli d’ufficio, quali gli estremi del verbale di accertamento rilevante.
- Il principio di autoresponsabilità del candidato e la tutela della par condicio impediscono all’amministrazione di utilizzare il soccorso istruttorio per integrare una documentazione richiesta dal bando a pena di mancato riconoscimento di un beneficio concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →