Cassazione Penale, Sentenza n. 25841/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116 cod. strada, relativa a un fatto commesso il 23 maggio 2018. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito non avessero rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, il cui termine quinquennale sarebbe maturato prima della decisione di appello, anche tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha rilevato che il termine di prescrizione, pari a cinque anni e aumentato nella misura massima di un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 103 del 2017, oltre a 35 giorni di rinvio, era decorso il 28 maggio 2025, quindi prima della sentenza d'appello del 10 luglio 2025. Non essendo emersi elementi per una pronuncia immediata di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 116 cod. strada
È la norma incriminatrice per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione è ammissibile quando deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice di merito.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In assenza di elementi evidenti per una formula assolutoria nel merito, il giudice deve limitarsi a rilevare la prescrizione e dichiarare l'estinzione del reato.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata per l'incremento massimo del termine di prescrizione nella misura di anni 1 e mesi 6.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con un solo motivo, la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito, poiché tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
- Quando il termine di prescrizione risulta maturato prima della decisione impugnata, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza, salvo che dagli atti emergano evidenti elementi per una pronuncia immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto sia del termine base sia delle eventuali sospensioni e degli aumenti previsti dalla legge; se il termine così determinato è decorso prima della sentenza, la condanna non può essere mantenuta.
Come è indicizzato
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