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Sentenza

Sentenza n. 2858/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la rinnovata notificazione del decreto di revoca della patente e declinato la giurisdizione amministrativa sul diniego di nulla osta al conseguimento di una nuova patente

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (utente della strada)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva impugnato il decreto prefettizio del 2016 con cui gli era stata revocata la patente ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Codice della strada, in ragione di una condanna irrevocabile per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. Dopo avere chiesto, nell’aprile 2024, il nulla osta al conseguimento di una nuova patente, il decreto di revoca gli era stato nuovamente notificato nel giugno 2024. A seguito dell’ordinanza cautelare del TAR, che aveva imposto all’amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza, la Prefettura aveva negato il nulla osta con provvedimento del 22 gennaio 2025, richiamando l’assenza della riabilitazione penale e l’art. 120, comma 3, del Codice della strada, come modificato dalla legge n. 177/2024. Il TAR aveva ritenuto l’attività prefettizia vincolata e aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. L’appellante ha dedotto l’erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che il Prefetto esercita un potere discrezionale, da svolgersi mediante la ponderazione delle esigenze individuali e familiari, lavorative e di salute con l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione. Ha inoltre contestato l’applicazione dello ius superveniens, sostenendo che la novella del 2024 non avrebbe potuto applicarsi perché l’ordinanza cautelare del TAR era divenuta definitiva prima della sua entrata in vigore e perché l’istanza era stata presentata anteriormente. È stata anche prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 3, del Codice della strada per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla giurisdizione, annullando la sentenza del TAR e rinviando la causa al medesimo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Ha escluso che la natura eventualmente vincolata dell’attività amministrativa determini, di per sé, la sussistenza di un diritto soggettivo e il conseguente difetto di giurisdizione amministrativa. La giurisdizione amministrativa ricorre quando la controversia riguarda l’esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo, anche se vincolato. Nel caso del nulla osta successivo alla revoca della patente, il Prefetto deve valutare la permanenza o il riacquisto dei requisiti morali e la compatibilità dell’interesse del richiedente con l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, tenendo conto anche delle specifiche esigenze rappresentate dall’interessato. La modifica dell’art. 120, comma 3, introdotta dalla legge n. 177/2024, non ha eliminato tale discrezionalità: essa ha aggiunto ulteriori presupposti, imponendo che non sussistano le situazioni preclusive indicate dal comma 1, senza escludere la valutazione degli altri elementi rilevanti. La novella era applicabile al provvedimento del gennaio 2025 in forza del principio tempus regit actum, poiché l’atto conclusivo era stato adottato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina; l’ordinanza cautelare propulsiva non impediva all’amministrazione di applicare la normativa vigente al momento della decisione finale. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, compresa la questione di costituzionalità, per effetto della rimessione al primo giudice. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 d.lgs. 285/1992

    La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.

    Il comma 3 prevede il decorso minimo di tre anni dalla revoca e, dopo la novella del 2024, impone anche l’assenza delle situazioni preclusive del comma 1. La disposizione non rende tuttavia meramente automatica la valutazione prefettizia, che conserva natura discrezionale quanto alla compatibilità dell’interesse privato con la sicurezza della circolazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato previsto dalla disposizione è stata posta a fondamento della revoca della patente e del successivo diniego del nulla osta.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.

    La giurisdizione amministrativa comprende le controversie sull’esercizio del potere amministrativo anche quando l’attività sia vincolata; il criterio decisivo è l’esistenza del potere, non la sua natura discrezionale o vincolata.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La disposizione conferma la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere anche attività amministrative vincolate.

  • art. 105 c.p.a.

    In presenza di una erronea declinatoria della giurisdizione da parte del TAR, il Consiglio di Stato annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall’appellante a sostegno della questione di legittimità costituzionale, non esaminata per effetto del rinvio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall’appellante a sostegno della questione di legittimità costituzionale, non esaminata per effetto del rinvio.

  • art. 27 Cost.

    Considerato nella motivazione quale parametro assiologico contrario a valutazioni astratte di immeritevolezza sociale e favorevole a una valutazione concreta della posizione dell’interessato.

  • legge 25 novembre 2024, n. 177

    Ha modificato l’art. 120, comma 3, del Codice della strada aggiungendo la necessità che, per conseguire una nuova patente dopo la revoca, non sussistano le situazioni preclusive del comma 1.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda l’esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo, anche se l’attività è vincolata; la natura vincolata dell’atto non trasforma automaticamente la posizione del privato in un diritto soggettivo.
  • Nel riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: quando il privato contesta il cattivo esercizio del potere amministrativo e la valutazione compiuta dall’amministrazione, la posizione dedotta è di interesse legittimo; il giudice ordinario rileva invece quando si contesta la stessa esistenza del potere.
  • La valutazione prefettizia sul rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca non si esaurisce nel riscontro automatico di presupposti formali, ma comporta la ponderazione dell’interesse individuale all’abilitazione con l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.
  • La previsione legislativa di ulteriori condizioni ostative per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca non elimina necessariamente la discrezionalità amministrativa residua: essa può aggiungere presupposti obbligatori senza escludere la valutazione concreta degli altri elementi rilevanti.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, il provvedimento amministrativo conclusivo deve essere adottato sulla base della disciplina vigente al momento della sua emanazione, anche quando il procedimento sia stato avviato anteriormente o si svolga dopo un ordine cautelare propulsivo del giudice.
  • Un’ordinanza cautelare propulsiva che impone all’amministrazione di pronunciarsi con atto espresso e motivato, lasciando libero l’esito, non cristallizza la disciplina normativa anteriore né impedisce all’amministrazione di applicare lo ius superveniens vigente al momento della decisione finale.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e ripartoAppelloEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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