Cassazione Penale, Sentenza n. 37135/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/06/2023. Tre motivi: 1) censura per omissione di valutazione di una memoria difensiva depositata in appello (sostanzialmente dedotta la violazione degli artt. 121 e 178 c.p.p. e la presunta lesione del diritto di difesa); 2) censura sulla valutazione probatoria e giuridica degli apporti economici prefallimentari di circa 1 milione di euro (contestata la qualifica di "finanziamenti" invece che di condotta riparativa e la ricostruzione della distrazione, inclusa la cessione gratuita dell'azienda/avviamento); 3) mancata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice per assenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta (si deduce che le omissioni contabili potrebbero essere colpose e limitate nel tempo)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo ha confermato l'inammissibilità per tardività della memoria difensiva (depositata oltre il termine di cui all'art. 585, comma 4, c.p.p.). Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui gli apporti denunciati non risultavano provati in modo oggettivo e potevano essere qualificati come finanziamenti, e che la cessione gratuita dell'azienda alla newco amministrata dagli stessi soggetti e la prosecuzione dell'attività costituiscono elementi sintomatici di distrazione pregiudizievole per i creditori. Ha inoltre ribadito i requisiti della bancarotta "riparata" e perché nel caso non ricorreva. Sul terzo motivo ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il carattere doloso della condotta (tempistica della cessione, prosecuzione dell'attività, gravi discrepanze contabili), escludendo la riqualificazione in bancarotta semplice. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 - art. 216 (bancarotta fraudolenta)
Applicata dai giudici per valutare la condotta distrattiva e la distruzione/alterazione delle scritture contabili finalizzate a recare pregiudizio ai creditori; la cessione gratuita dell'azienda a società collegata e la continuazione dell'attività sono state ritenute sintomi del dolo richiesto dall'art. 216.
R.D. n. 267 del 1942 - art. 217 (bancarotta documentale)
Richiamato con riferimento al grave impoverimento della funzione delle scritture contabili: le omissioni e le difformitã della contabilità hanno reso impossibile o eccessivamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti d'affari, integrando la fattispecie documentale.
R.D. n. 267 del 1942 - art. 219, comma 2, n. 1 e art. 223
Norme collaterali richiamate nel capo di imputazione per specificare le fattispecie di bancarotta contestate nella sentenza di primo grado.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1 (motivi di cassazione)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha articolato le censure in conformità a tali lettere, ma la Corte le ha ritenute infondate nel merito o inammissibili per carenze procedurali.
Codice di procedura penale - art. 585, comma 4 (termine per il deposito della memoria in appello)
La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente rispetto al termine previsto da questa norma; la Cassazione ha confermato l'inammissibilità per tardività.
Codice di procedura penale - artt. 121 e 178, comma 1, lett. c)
Richiamati dalla difesa come norme in relazione al diritto di difesa e alla nullità dell'omesso esame di atti; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto con le ragioni della declaratoria di inammissibilità.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173
Richiama i limiti di esposizione nella motivazione del ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti di quanto esposto ex art. 173.
Legge fallimentare - art. 33 (relazione del curatore)
i fornitori sono stati in parte soddisfatti grazie ad apporti della famiglia Garofalo (vedasi finanziamento Lauretti Alessandra di euro 1.064.648, annotato sul libro giornale in data 2/01/2008)
La circostanza segnalata dal curatore è stata considerata nella vicenda, ma la Corte ha ritenuto che la mera annotazione contabile, priva di riscontri oggettivi e di estratti conto attinenti al periodo rilevante, non fosse sufficiente a provare una riparazione che eliminasse l'elemento materiale del reato.
Massime di principio
- Memorie difensive depositate oltre il termine stabilito dall'art. 585 c.p.p. possono essere dichiarate inammissibili: la tardività deve essere specificamente contrastata e non basta una genericità accusatoria in cassazione.
- Apporti economici prefallimentari devono essere documentati con riscontri oggettivi (estratti conto, registrazioni coerenti) per poter essere qualificati come riparazione efficace; semplici annotazioni contabili non sono sufficienti se non supportate da prove tracciabili.
- La bancarotta 'riparata' richiede che l'attività di reintegrazione annulli la sottrazione patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento e in termini integrali rispetto al pregiudizio: pagamenti o apporti che costituiscono finanziamenti o nuove passività non integrano la riparazione.
- La cessione gratuita dell'azienda o di suoi elementi a società riconducibili agli stessi amministratori, seguita dalla prosecuzione dell'attività presso gli stessi locali, è un forte indizio di distrazione fraudolenta quando lascia i debiti sulla cedente e danneggia i creditori.
- La bancarotta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione diventa impossibile, ma anche quando le scritture sono tenute in modo tale da ostacolare gravemente gli accertamenti, richiedendo uno sforzo investigativo particolarmente oneroso.
- La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende dall'elemento soggettivo: il dolo può essere desunto da elementi fattuali (tempistica, operazioni con soggetti correlati, gravi discrepanze contabili) e non solo da una dichiarazione esplicita di intenzione dolosa.
- In sede di impugnazione la parte che prospetta una riqualificazione o una nuova valutazione probatoria deve articolare e provare compiutamente le sue allegazioni; argomentazioni generiche o non confrontate con la motivazione di merito sono destinate a fallire.
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