Sentenza n. 1986/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata quando comporta l’effettiva attivazione del procedimento richiesto.
- Quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento da parte della competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto rende cessata la materia del contendere rispetto alla domanda giudiziale diretta a ottenere l’attivazione del relativo procedimento, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
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