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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 27 marzo 2025 n. 421, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 421 del 27 marzo 2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 421 del 27 marzo 2025. La sentenza, notificata al Ministero il 28 marzo 2025 e passata in giudicato, aveva condannato l'amministrazione a corrispondere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e non ha fornito elementi ostativi all'accoglimento della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esistenza di un giudicato, la rituale notificazione della sentenza e l'inerzia dell'amministrazione nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli incombenti necessari all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre previsto che, in caso di persistente inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, intervenga quale commissario ad acta entro i successivi sessanta giorni, su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, fissando un termine e individuando, ove occorra, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale per il beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamata in relazione alla notificazione della sentenza di condanna all'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone obblighi determinati, il giudice dell'ottemperanza può accogliere il ricorso, fissare un termine per l'adempimento e dettare le modalità sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata notificazione e il passaggio in giudicato del titolo, unitamente alla mancata esecuzione da parte dell'amministrazione e all'assenza di elementi ostativi, giustificano l'adozione di misure esecutive senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto sostanziale definito dal giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può individuare preventivamente un commissario ad acta, stabilendone il termine di intervento e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione che, senza giustificazione, non abbia dato esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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