Cassazione Penale, Ordinanza n. 32331/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che l'aveva condannata per evasione. Dal testo emerge che il ricorso si concentrava su due profili: da un lato l'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza l'insussistenza del dolo o comunque la non consapevole volontà di violare le prescrizioni impostele; dall'altro la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che le censure erano generiche, reiterative di quelle già svolte in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che era congrua ed esaustiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica e manifestamente infondata la doglianza sull'elemento soggettivo, osservando che essa mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non illogica sulla sussistenza del dolo. Ha inoltre ritenuto generica la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, perché non si confrontava con il rilievo, già svolto nella decisione di merito, della gravità della condotta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di evasione richiede dolo generico, consistente nella consapevole violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione; sono irrilevanti i motivi della condotta e l'eventuale intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
La richiesta di particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito che esclude il beneficio in ragione della gravità della condotta.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: basta la consapevole e volontaria violazione delle prescrizioni che impongono di non lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione.
- Ai fini del dolo del reato di evasione non assume rilievo il movente della condotta né l'eventuale scopo di sottrarsi in modo definitivo alla misura, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'atto di allontanamento non autorizzato.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto sotto forma di censura sulla consapevolezza o volontà dell'imputato quando la motivazione di merito sul dolo sia congrua e non manifestamente illogica.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è generica se non si confronta specificamente con le ragioni della decisione di merito, specie quando questa abbia valorizzato la gravità della condotta per escludere il beneficio.
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