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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana-Sezione giurisdizionale, n. 277/2025, resa tra le parti, depositata in data 4 aprile 2025, pronunciata nel giudizio d’appello n.r.g. 537/2024;

Giustizia amministrativa202600389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza CGARS n. 277/2025, con mancato pagamento di rivalutazione monetaria e interessi sulle spettanze economiche riconosciute per il periodo anteriore all'assunzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza CGARS n. 277/2025, che aveva annullato in parte la graduatoria del concorso per 106 posti di agente tecnico esattore, disponendo la rivalutazione dei titoli di servizio e la conseguente rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria. A seguito della rettifica, la ricorrente è stata collocata alla posizione n. 84 ed è stata assunta il 1° maggio 2025, con riconoscimento della sola decorrenza giuridica dal 1° luglio 2023. Dopo il deposito del ricorso, l'amministrazione ha corrisposto, con la busta paga di giugno 2026, le spettanze economiche relative al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 aprile 2025, ma non la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Il Consorzio, non costituito, non ha dimostrato l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il CGARS ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza oggetto di esecuzione era stata notificata al Consorzio il 4 aprile 2025, con intimazione ad adempiere entro 120 giorni, e che tale termine dilatorio era decorso prima della proposizione del ricorso, notificato il 22 aprile 2026. Poiché residuava il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme già corrisposte, e l'amministrazione non aveva provato l'integrale adempimento, il Collegio ha ordinato al Consorzio di pagare tali importi entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Gli interessi devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, con esclusione dell'anatocismo. È stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza decorso il termine di 90 giorni. Il compenso del Commissario è stato determinato in un acconto di euro 3.000, posto solidalmente a carico delle parti nei rapporti esterni e definitivamente a carico del Consorzio nei rapporti interni, salvo circostanze peculiari o sopravvenute. Il Consorzio è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni pubbliche prima della proposizione dell'azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo con intimazione ad adempiere, il ricorso è procedibile ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L'esecuzione parziale del giudicato non esclude l'interesse all'ottemperanza per le obbligazioni residue; l'amministrazione deve dimostrare l'integrale adempimento del titolo giudiziale.
  • Quando il giudicato riconosce spettanze economiche relative a un periodo anteriore al pagamento, l'integrale esecuzione comprende anche la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti sulle somme già liquidate.
  • Gli interessi sulle spettanze economiche devono essere calcolati sulla somma previamente rivalutata anno per anno, senza capitalizzazione degli interessi.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, stabilendo preventivamente un termine per l'adempimento e disciplinando il compenso a carico dell'amministrazione inadempiente nei rapporti interni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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