Cassazione Penale, Ordinanza n. 28693/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il delitto di evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Ha dedotto censure sul giudizio di responsabilità, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla ritenuta recidiva. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente ripetitivi di doglianze già esaminate nei gradi di merito e, in sostanza, diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio; in parte generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, relativa al delitto di evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato implicitamente per la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente per la doglianza sulla recidiva; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, quando esso miri in sostanza a una nuova e non consentita valutazione delle prove.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti privo di concreta specificità.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e della recidiva, se non agganciata a una critica puntuale della motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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