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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28677/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato in concorso. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto radicalmente generico, perché formulato con enunciati assertivi e non collegati alla concreta vicenda processuale.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624, 625, n. 5 c.p.

    Richiamati come base normativa della condanna confermata in appello per concorso di persone, tentato furto e aggravante specifica; la Corte non rivede il merito della responsabilità perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla parte che propone un ricorso inammissibile con colpa.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    È citata per affermare che il motivo di ricorso meramente assertivo e non correlato al caso concreto è generico e quindi inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    È richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione consente la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nella sua critica alla decisione impugnata; se si limita a formule assertive non collegate al caso concreto, è manifestamente generico e inammissibile.
  • La generica censura della motivazione o della violazione di legge, senza confronto con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata, non consente il vaglio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La Corte non esamina il merito dell'affermazione di responsabilità quando il ricorso sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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