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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11647/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava in sede tributaria un avviso di accertamento in rettifica con cui l’amministrazione doganale aveva richiesto maggiori diritti e interessi a seguito di un controllo successivo su un certificato di origine Form A riferito a merci provenienti dal Bangladesh. Il controllo aveva ritenuto non veritiero o non valido il certificato, con conseguente revoca dell’esenzione daziaria. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo infondate le censure sul contraddittorio e sulle garanzie difensive penali, non provata il diritto all’agevolazione, non vincolante l’assoluzione del legale rappresentante in sede penale e irrilevante la diligenza dell’importatore. In cassazione la società deduceva un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., perché la CTR non aveva annullato l’atto pur fondato su risultanze di un processo verbale di revisione che, secondo la ricorrente, sarebbero state illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili, poiché gli operanti, emersi indizi di reato a carico del rappresentante legale, avrebbero dovuto interrompere l’attività di revisione doganale e attivare le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, vi è netta distinzione tra processo penale e accertamento fiscale: l’art. 220 disp. att. c.p.p. impone l’osservanza delle garanzie del codice di procedura penale ai fini dell’applicazione della legge penale, ma non determina automaticamente l’inutilizzabilità, nel giudizio tributario, degli elementi acquisiti in modo irrituale. Poiché nel caso concreto non risultavano violate le norme procedurali richiamate per gli accessi e le verifiche fiscali, la prosecuzione dell’indagine ai fini tributari, anche dopo l’emersione di fatti penalmente rilevanti, è stata ritenuta legittima e i relativi risultati probatori utilizzabili ai fini dell’accertamento dei maggiori tributi. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    impone l’osservanza delle regole del codice di procedura penale quando emergano indizi di reato, ma ai fini dell’applicazione della legge penale; non comporta, di per sé, inutilizzabilità nel processo tributario degli elementi acquisiti nell’attività amministrativa

  • artt. 2 e 654 c.p.p.

    richiamati per ribadire la distinzione tra processo penale e processo tributario

  • art. 191 c.p.p.

    «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»

    nel processo tributario non esiste una regola generale analoga che renda inutilizzabili, in ogni caso, le prove acquisite irritualmente

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12

    richiamato come norma che conferma la separazione tra procedimento penale e tributario in materia di reati tributari

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    richiamato come ulteriore conferma della separazione tra giudizio penale e accertamento tributario

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    richiamato per affermare che le indagini fiscali hanno natura amministrativa e sono utilizzabili ai fini tributari se rispettano le regole proprie dell’accertamento fiscale

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63

    richiamati per ribadire che le verifiche fiscali e le relative verbalizzazioni, se svolte nel rispetto delle norme tributarie, restano utilizzabili in sede fiscale

  • art. 24 Cost.

    esclusa la sua diretta operatività come parametro per invalidare l’utilizzazione fiscale dei risultati di indagini amministrative

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’eventuale irritualità nell’acquisizione degli elementi probatori non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità, salvo che sia prevista espressamente dalla legge o siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • L’art. 220 disp. att. c.p.p. opera sul piano penale e non impedisce, di regola, che gli esiti di un’attività ispettiva amministrativa proseguano ed siano utilizzati per l’accertamento fiscale, purché siano rispettate le norme tributarie che regolano accessi, verifiche e verbalizzazioni.
  • L’accertamento tributario e il processo penale seguono regole autonome: l’esito di un giudizio penale, compresa l’assoluzione dell’imputato, non è di per sé vincolante nel giudizio fiscale.
  • Le risultanze di controlli doganali o fiscali possono essere utilizzate ai fini dell’imposizione anche quando, nel corso dell’attività, emergano fatti suscettibili di rilievo penale, se l’attività amministrativa è stata svolta nel rispetto delle disposizioni procedimentali proprie del settore tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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