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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40768/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di consegna eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo a fini processuali emesso il 18/09/2025 dalla Francia per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere e riciclaggio commessi nel 2024-2025; dedotta violazione dell'art. 7 comma 3 della legge 69/2005 (sostegno che il m.a.e. non sarebbe eseguibile in assenza di una misura detentiva con durata minima di 12 mesi e/o di provvedimento restrittivo preventivo), carenza di indicazione degli elementi probatori e della pena minima, illegittimità per radicamento in Italia (richiamo alla sentenza Corte cost. 227/2010) e contrasto con l'art. 18-bis L. 69/2005 circa l'opportunità di non consegna quando lo Stato italiano abbia interesse a procedere

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna di disporre la consegna della ricorrente all'Autorità francese. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: in seguito alle modifiche legislative del 2021 non è consentito sindacare il merito (gravi indizi) del mandato di arresto europeo; il m.a.e. conteneva informazioni ritenute sufficienti (indagini dal gennaio 2025, contesto di rete di riciclaggio, coinvolgimenti ripetuti, mezzi di prova indicati, pena edittale massima indicata pari a 10 anni) e pertanto non sussisteva violazione dell'art. 7 co.3 L.69/2005; la natura processuale del m.a.e. non richiede l'allegazione di un provvedimento restrittivo definitivo; il radicamento in Italia è stato valutato e ha portato la Corte d'appello a subordinare la consegna alla condizione che, all'esito del processo, la ricorrente venga rimandata in Italia per l'espiazione dell'eventuale pena o misura detentiva; il vizio relativo alla legittimazione dell'autorità emittente e alla necessità di indagini in Italia (art. 18-bis) è stato escluso dalla Corte in quanto non risultavano procedimenti penali equivalenti in Italia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato di arresto europeo)

    art. 6 comma 1 lett. f), art. 7 comma 3, art. 8, art. 17, art. 18-bis, art. 19 u.c., art. 22

    Il m.a.e. processuale non richiede che sia allegato un provvedimento restrittivo definitivo; rileva l'indicazione della pena detentiva massima prevista dalla legge dello Stato emittente (non la pena minima). L'art. 7 comma 3 esclude l'esecuzione del m.a.e. solo se la pena massima prevista nello Stato emittente è inferiore a 12 mesi, requisito qui rispettato (pena massima 10 anni). L'art. 18-bis rappresenta un motivo facoltativo di rifiuto quando sussistono ragioni per esercitare l'azione penale in Italia e richiede indagini effettive in Italia per essere operante. Le modifiche introdotte dalla legge n. 10/2021 hanno limitato il sindacato sull'apprezzamento del merito (gravi indizi) da parte dell'autorità di esecuzione.

  • Legge n. 10 del 2021

    Ha modificato il regime di esecuzione dei mandati di arresto europei riducendo la possibilità per l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto di sindacare i 'gravi indizi' e limitando i motivi di ricorso in Cassazione al perimetro dell'art. 606 c.p.p.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Riferimento interpretativo sul contenuto e sui requisiti del mandato di arresto europeo; conferma che ai fini della consegna rileva l'indicazione della pena detentiva massima.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 227/2010

    Richiamata dalla difesa per sostenere il rifiuto di consegna in favore di cittadini UE radicati in Italia; la Corte di cassazione ha ritenuto tale principio applicabile solo nelle ipotesi previste dalla normativa sul m.a.e. per l'espiazione della pena, non automaticamente al m.a.e. processuale.

  • Decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea (C-566/19 PUU e C-626/19 PPU, 12/12/2019)

    Confermano che i magistrati della Procura francese hanno il potere di valutare indipendentemente la necessità e proporzionalità dell'emissione del m.a.e.; ciò legittima la legittimazione soggettiva dell'autorità emittente e la valutazione autonoma degli elementi probatori.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2021 l'autorità giudiziaria di esecuzione non può sindacare nel merito la sussistenza dei 'gravi indizi' indicati dall'autorità emittente: il controllo è limitato ai motivi tassativi previsti dalla legge nazionale e dalla decisione quadro.
  • Per i mandati d'arresto europei processuali non è necessario che il m.a.e. contenga copia di un provvedimento restrittivo definitivo: è sufficiente l'indicazione della pena detentiva edittale massima e degli elementi essenziali che giustificano la richiesta, come risultanti dalla scheda C o dalla relazione dell'autorità emittente.
  • L'art. 7 co.3 L. 69/2005 va interpretato considerando la pena massima edittale: il m.a.e. è inammissibile solo se la pena massima prevista nello Stato emittente è inferiore a 12 mesi.
  • Il motivo facoltativo di rifiuto di cui all'art. 18-bis (esercizio dell'azione penale in Italia per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio italiano) richiede l'esistenza di indagini effettive e di una concreta volontà dello Stato italiano di procedere; la mera esistenza di atti amministrativi o di iscrizioni di fascicolo non è sufficiente.
  • Il radicamento o la cittadinanza italiana possono essere considerati per adottare misure mitigative (es. subordinazione della consegna al rimpatrio per l'espiazione della pena), ma non costituiscono automaticamente motivo di rifiuto del m.a.e. processuale.
  • Le eccezioni sulla legittimazione dell'autorità emittente sono ammesse in sede di esecuzione solo nei casi tassativi (es. litispendenza internazionale); la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità del m.a.e. da parte di magistrati di altri Stati membri è riconosciuta come autonoma.

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