Cassazione Penale, Sentenza n. 40768/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di consegna eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo a fini processuali emesso il 18/09/2025 dalla Francia per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere e riciclaggio commessi nel 2024-2025; dedotta violazione dell'art. 7 comma 3 della legge 69/2005 (sostegno che il m.a.e. non sarebbe eseguibile in assenza di una misura detentiva con durata minima di 12 mesi e/o di provvedimento restrittivo preventivo), carenza di indicazione degli elementi probatori e della pena minima, illegittimità per radicamento in Italia (richiamo alla sentenza Corte cost. 227/2010) e contrasto con l'art. 18-bis L. 69/2005 circa l'opportunità di non consegna quando lo Stato italiano abbia interesse a procedere
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna di disporre la consegna della ricorrente all'Autorità francese. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: in seguito alle modifiche legislative del 2021 non è consentito sindacare il merito (gravi indizi) del mandato di arresto europeo; il m.a.e. conteneva informazioni ritenute sufficienti (indagini dal gennaio 2025, contesto di rete di riciclaggio, coinvolgimenti ripetuti, mezzi di prova indicati, pena edittale massima indicata pari a 10 anni) e pertanto non sussisteva violazione dell'art. 7 co.3 L.69/2005; la natura processuale del m.a.e. non richiede l'allegazione di un provvedimento restrittivo definitivo; il radicamento in Italia è stato valutato e ha portato la Corte d'appello a subordinare la consegna alla condizione che, all'esito del processo, la ricorrente venga rimandata in Italia per l'espiazione dell'eventuale pena o misura detentiva; il vizio relativo alla legittimazione dell'autorità emittente e alla necessità di indagini in Italia (art. 18-bis) è stato escluso dalla Corte in quanto non risultavano procedimenti penali equivalenti in Italia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato di arresto europeo)
art. 6 comma 1 lett. f), art. 7 comma 3, art. 8, art. 17, art. 18-bis, art. 19 u.c., art. 22
Il m.a.e. processuale non richiede che sia allegato un provvedimento restrittivo definitivo; rileva l'indicazione della pena detentiva massima prevista dalla legge dello Stato emittente (non la pena minima). L'art. 7 comma 3 esclude l'esecuzione del m.a.e. solo se la pena massima prevista nello Stato emittente è inferiore a 12 mesi, requisito qui rispettato (pena massima 10 anni). L'art. 18-bis rappresenta un motivo facoltativo di rifiuto quando sussistono ragioni per esercitare l'azione penale in Italia e richiede indagini effettive in Italia per essere operante. Le modifiche introdotte dalla legge n. 10/2021 hanno limitato il sindacato sull'apprezzamento del merito (gravi indizi) da parte dell'autorità di esecuzione.
Legge n. 10 del 2021
Ha modificato il regime di esecuzione dei mandati di arresto europei riducendo la possibilità per l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto di sindacare i 'gravi indizi' e limitando i motivi di ricorso in Cassazione al perimetro dell'art. 606 c.p.p.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
Riferimento interpretativo sul contenuto e sui requisiti del mandato di arresto europeo; conferma che ai fini della consegna rileva l'indicazione della pena detentiva massima.
Sentenza Corte costituzionale n. 227/2010
Richiamata dalla difesa per sostenere il rifiuto di consegna in favore di cittadini UE radicati in Italia; la Corte di cassazione ha ritenuto tale principio applicabile solo nelle ipotesi previste dalla normativa sul m.a.e. per l'espiazione della pena, non automaticamente al m.a.e. processuale.
Decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea (C-566/19 PUU e C-626/19 PPU, 12/12/2019)
Confermano che i magistrati della Procura francese hanno il potere di valutare indipendentemente la necessità e proporzionalità dell'emissione del m.a.e.; ciò legittima la legittimazione soggettiva dell'autorità emittente e la valutazione autonoma degli elementi probatori.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2021 l'autorità giudiziaria di esecuzione non può sindacare nel merito la sussistenza dei 'gravi indizi' indicati dall'autorità emittente: il controllo è limitato ai motivi tassativi previsti dalla legge nazionale e dalla decisione quadro.
- Per i mandati d'arresto europei processuali non è necessario che il m.a.e. contenga copia di un provvedimento restrittivo definitivo: è sufficiente l'indicazione della pena detentiva edittale massima e degli elementi essenziali che giustificano la richiesta, come risultanti dalla scheda C o dalla relazione dell'autorità emittente.
- L'art. 7 co.3 L. 69/2005 va interpretato considerando la pena massima edittale: il m.a.e. è inammissibile solo se la pena massima prevista nello Stato emittente è inferiore a 12 mesi.
- Il motivo facoltativo di rifiuto di cui all'art. 18-bis (esercizio dell'azione penale in Italia per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio italiano) richiede l'esistenza di indagini effettive e di una concreta volontà dello Stato italiano di procedere; la mera esistenza di atti amministrativi o di iscrizioni di fascicolo non è sufficiente.
- Il radicamento o la cittadinanza italiana possono essere considerati per adottare misure mitigative (es. subordinazione della consegna al rimpatrio per l'espiazione della pena), ma non costituiscono automaticamente motivo di rifiuto del m.a.e. processuale.
- Le eccezioni sulla legittimazione dell'autorità emittente sono ammesse in sede di esecuzione solo nei casi tassativi (es. litispendenza internazionale); la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità del m.a.e. da parte di magistrati di altri Stati membri è riconosciuta come autonoma.
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