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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali previste dall'art. 5-bis della legge n. 97 del 1994, applicate all'acquisto di un terreno agricolo con fabbricati rurali. La revoca era stata motivata dalla stipula di un contratto di affitto avente a oggetto una parte del fondo, ritenuta incompatibile con l'obbligo di coltivazione o conduzione diretta del compendio per almeno dieci anni. Il contribuente sosteneva che il contratto fosse stato consensualmente risolto e che il terreno fosse rimasto sempre nella sua disponibilità. In Cassazione ha inoltre contestato la tardività dell'appello dell'Agenzia, l'utilizzo di una domanda o allegazione nuova in appello, la violazione della disciplina sulle agevolazioni, l'omessa motivazione sulla pretesa nullità del contratto di affitto e l'insufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarato inammissibile il sesto e accolto il terzo e il quinto. Ha ritenuto tempestivo l'appello dell'Agenzia considerando la sospensione feriale dei termini; ha ritenuto utilizzabile in appello la scrittura privata relativa alla risoluzione o prosecuzione del contratto di affitto, trattandosi di documento idoneo a sostenere una difesa e non di domanda nuova; ha escluso che le violazioni degli artt. 1575, 1587 e 1617 c.c. comportassero automaticamente la nullità del contratto. Ha invece stabilito che la revoca non poteva essere disposta indistintamente per l'intero fondo senza verificare l'estensione effettivamente rimasta nella conduzione diretta del contribuente e senza individuare adeguatamente nell'avviso l'atto o il comportamento determinativo della decadenza. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà verificare se la superficie ancora condotta direttamente fosse inferiore alla superficie minima indivisibile: in tal caso la perdita potrebbe riguardare l'intero beneficio; se invece tale superficie fosse sufficiente, la decadenza potrebbe riguardare soltanto il terreno concesso in affitto.

Norme richiamate

  • Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5-bis, commi 1, 2 e 6

    Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. [...] I terreni e le relative pertinenze [...] sono considerati unità indivisibili per quindici anni [...] e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

    La norma impone, per conservare le agevolazioni, la costituzione e la conduzione del compendio unico per almeno dieci anni e vieta il frazionamento derivante da trasferimenti. La stipula di un contratto di affitto non costituisce di per sé un trasferimento vietato, ma può comportare la cessazione della conduzione diretta e quindi la perdita totale o parziale del beneficio se la superficie residua condotta dal proprietario scende sotto la superficie minima indivisibile.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    È consentita la produzione di nuovi documenti in appello.

    Nel processo tributario possono essere prodotti nuovi documenti in grado d'appello. La produzione di un documento diretto a sostenere una difesa già collegata al tema della controversia non equivale alla proposizione di una domanda nuova.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e al vizio di motivazione, nei limiti applicabili ratione temporis.

  • Codice civile, artt. 1575, 1587 e 1617

    Le eventuali violazioni degli obblighi previsti da tali disposizioni in materia di locazione e affitto non determinano automaticamente la nullità del contratto, in assenza di una specifica previsione normativa di nullità.

  • Disciplina della sospensione feriale dei termini processuali

    Il termine per impugnare una sentenza è sospeso durante il periodo feriale; il computo deve considerare sia lo slittamento del termine iniziale o finale sia l'eventuale ulteriore sospensione feriale che intervenga nel corso del termine.

Massime di principio

  • La concessione in affitto di una parte di un fondo agevolato non comporta automaticamente la revoca integrale delle agevolazioni: occorre verificare quanta superficie rimanga effettivamente nella conduzione diretta del beneficiario.
  • La decadenza può essere totale se la superficie residua condotta direttamente scende sotto la superficie minima indivisibile prevista dalla normativa regionale; se la superficie minima è invece rispettata, la decadenza può essere limitata al valore o alla parte di terreno concessa in affitto.
  • L'amministrazione finanziaria deve indicare con sufficiente precisione nell'avviso di liquidazione il fatto o l'atto che determina la decadenza e il collegamento tra tale fatto e la violazione degli obblighi agevolativi.
  • Un contratto di affitto può incidere sull'obbligo di conduzione diretta anche se non costituisce un trasferimento della proprietà o un frazionamento del fondo; occorre quindi distinguere tra divieto di trasferimento e obbligo personale di coltivazione o conduzione.
  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa, purché il documento riguardi il tema già controverso e non introduca una domanda nuova.
  • La semplice contestazione della nullità di un contratto per violazione di obblighi contrattuali non è sufficiente: la nullità deve essere prevista dalla legge o derivare da una specifica causa riconosciuta dall'ordinamento.

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