Sentenza n. 151/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4548/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla carta docente nella misura di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021 fino al 30 giugno, 2021/2022 fino al 31 agosto e 2022/2023 fino al 30 giugno, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia la notifica dello stesso e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'adempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, disponendo che il commissario operi entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell'esecuzione del titolo può comportare responsabilità amministrativa. Il compenso del commissario non è stato previsto, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, dopo la notifica del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione obbligata, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro oggetto di altri giudizi di ottemperanza.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna alle spese della parte soccombente; nel caso concreto le spese sono state liquidate in favore della ricorrente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento.
- In presenza di un giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia, prevedendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione obbligata, l'attività può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, per analogia con la disciplina prevista per i giudizi ex legge Pinto, può essere svolta senza compenso aggiuntivo.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti nel fascicolo telematico mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico prevista per gli ausiliari del giudice; il ritardo nell'esecuzione del giudicato può inoltre integrare responsabilità amministrativa.
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