Regolamento (UE) 2023/825
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione del 17 aprile 2023 che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende alla Turchia il dazio antidumping definitivo già applicato alle importazioni di acciai inossidabili laminati a caldo originari dell'Indonesia, ritenendo accertata una pratica di elusione tramite lavorazioni svolte in Turchia. La Commissione conclude che vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi, che le operazioni in Turchia siano iniziate e aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, che non vi sia una sufficiente giustificazione economica autonoma e che i prezzi di esportazione risultino di dumping. Sono inoltre respinte le richieste di esenzione presentate da cinque società turche, perché non produttori o comunque coinvolti nell'elusione.
Estensione alla Turchia del dazio antidumping definitivo sui fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili laminati a caldo originari dell'Indonesia, per elusione delle misure vigenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, classificati nei codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano o no dichiarati originari della Turchia (codici TARIC indicati nell'articolo 1). L'estensione opera in relazione alle misure antidumping già in vigore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 e riguarda il dazio del 17,3 % applicabile alle "tutte le altre società". Sono previste esenzioni solo per produttori turchi che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Estensione del dazio antidumping sui prodotti SSHR spediti dalla Turchia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 interviene nel quadro della difesa commerciale dell'Unione contro le pratiche di elusione dei dazi antidumping. La Commissione, richiamando l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che le misure già applicate ai prodotti SSHR originari dell'Indonesia siano state aggirate mediante lavorazioni e spedizioni dalla Turchia.
Contesto procedurale e misure preesistenti
Nel 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, era stato istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli e rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo originari di Indonesia, RPC e Taiwan. Il procedimento antielusione nasce da una domanda presentata il 17 giugno 2022 da EUROFER, corredata da elementi di prova ritenuti sufficienti sulla modificazione dei flussi commerciali, sull'uso di bramme indonesiane come principale fattore produttivo e sull'indebolimento degli effetti del dazio. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 la Commissione ha quindi aperto l'inchiesta e ordinato la registrazione delle importazioni dalla Turchia.
Prodotto interessato e perimetro dell'inchiesta
Il prodotto oggetto del procedimento è costituito da prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti non arrotolati di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm. L'inchiesta riguarda il medesimo prodotto quando è spedito dalla Turchia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, e comprende i codici SA e TARIC elencati nel regolamento. La Commissione ribadisce che, ai fini antielusivi, non rileva la diversa classificazione tariffaria delle bramme rispetto al prodotto finale, né la disciplina doganale sull'origine in senso stretto.
Modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione constata un marcato incremento delle esportazioni di prodotti SSHR dalla Turchia verso l'Unione, passate da 1.611 tonnellate nel 2018 a 50.015 tonnellate nel periodo di riferimento. Parallelamente, aumentano in misura significativa le importazioni in Turchia di bramme di acciai inossidabili dall'Indonesia, da zero nel 2018 a 40.513 tonnellate nel periodo di riferimento, con una sostanziale concentrazione delle forniture presso gli impianti di Çolakoğlu. Questo andamento viene qualificato come modificazione della configurazione degli scambi tra Indonesia, Turchia e Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.
Pratiche di assemblaggio/completamento e assenza di giustificazione economica
L'inchiesta individua un contratto in conto lavorazione tra Marcegaglia e Çolakoğlu, negoziato a fine 2018, in base al quale bramme indonesiane vengono spedite in Turchia, laminate a caldo e poi importate nell'Unione. La Commissione considera tali operazioni iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale e osserva che il loro sviluppo è fortemente connesso all'introduzione del dazio antidumping. Le giustificazioni addotte dalle parti, tra cui diversificazione degli approvvigionamenti, sicurezza dell'offerta e investimenti industriali, vengono respinte perché non idonee a spiegare, in modo autonomo, la struttura effettiva delle operazioni e la loro crescita dopo l'avvio del procedimento.
Requisiti quantitativi dell'articolo 13, paragrafo 2
La Commissione verifica i due parametri tipici delle operazioni di assemblaggio o completamento elusivo: il peso dei pezzi originari del paese soggetto alla misura e il valore aggiunto generato nell'operazione. Le bramme indonesiane rappresentano quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finito e il valore aggiunto in Turchia risulta inferiore al 5 %, dunque ben al di sotto della soglia del 25 % fissata dal regolamento di base. Di conseguenza, i criteri dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.
Effetto riparatore e dumping
La Commissione afferma che le importazioni dalla Turchia indeboliscono gli effetti riparatori del dazio sia per quantità sia per prezzi. Le esportazioni turche coprono circa il 4 % del consumo dell'Unione sul libero mercato nel periodo di riferimento e i prezzi all'esportazione risultano inferiori di oltre il 13 % rispetto ai prezzi dell'Unione. Inoltre, il raffronto tra prezzi all'esportazione e valori normali precedentemente determinati porta a concludere che i prodotti sono esportati a prezzi di dumping.
Estensione del dazio e conseguenze operative
L'articolo 1 estende alle importazioni dalla Turchia il dazio antidumping definitivo del 17,3 %, corrispondente alla voce "tutte le altre società" del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408. Il dazio si applica alle importazioni registrate nel quadro del regolamento di apertura e resta riscossibile su tali importazioni. L'articolo 2 dispone la cessazione della registrazione doganale, mentre l'articolo 3 respinge tutte le richieste di esenzione presentate dalle società turche interessate.
Esenzioni e tutela procedurale
La Commissione ricorda che le esenzioni possono essere concesse solo a produttori che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione. Saritas, UCAS e AST non vengono considerate produttori; Poyraz non fornisce una risposta sufficiente; Çolakoğlu, che concentra la quasi totalità delle esportazioni turche rilevanti, è invece ritenuta direttamente coinvolta nell'elusione. Vengono inoltre respinte le doglianze relative ai diritti di difesa, ritenendo che la divulgazione delle informazioni del 30 gennaio 2023 e le audizioni successive abbiano garantito un contraddittorio pieno e sufficiente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Accertamento dell'elusione
La Commissione conclude che il dazio antidumping istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni originarie dell'Indonesia è stato eluso mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Turchia. La conclusione si fonda sulla combinazione di modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente giustificazione economica, indebolimento degli effetti riparatori del dazio e prova del dumping rispetto ai valori normali già accertati.
Ambito del prodotto e classificazione doganale
Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta coincidono nella descrizione materiale: prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti non arrotolati di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm. Il prodotto spedito dalla Turchia è identificato con i codici SA e TARIC indicati nell'articolo 1.
Modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione rileva un forte aumento delle esportazioni di prodotti SSHR dalla Turchia verso l'Unione e, parallelamente, un forte incremento delle importazioni in Turchia di bramme di acciai inossidabili dall'Indonesia, principale fattore produttivo. Tale andamento è qualificato come modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Operazioni di assemblaggio o completamento in Turchia
Le lavorazioni svolte in Turchia sono considerate operazioni di completamento/assemblaggio rilevanti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione accerta che tali operazioni sono iniziate o si sono sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale e che utilizzano prevalentemente bramme originarie dell'Indonesia.
Valore dei pezzi e valore aggiunto
La Commissione conclude che il valore delle bramme di acciai inossidabili originarie dell'Indonesia rappresenta almeno il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato, mentre il valore aggiunto generato in Turchia è inferiore al 25 % del costo di produzione, con conseguente integrazione della fattispecie elusiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
Indebolimento degli effetti riparatori e dumping
Le importazioni dalla Turchia sono ritenute idonee a indebolire gli effetti riparatori del dazio in termini di quantitativi e prezzi, con una quota stimata intorno al 4 % del consumo dell'Unione sul libero mercato nel periodo di riferimento e prezzi inferiori di oltre il 13 % rispetto a quelli dell'Unione. Inoltre, la Commissione accerta elementi di dumping confrontando i prezzi medi all'esportazione dalla Turchia con i valori normali precedentemente determinati.
Estensione del dazio e aliquota applicabile
Ai sensi dell'articolo 1, il dazio antidumping definitivo è esteso alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Turchia. Il dazio esteso è pari al 17,3 %, corrispondente al dazio per "tutte le altre società" previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, e si applica alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310.
Registrazione e cessazione della registrazione
L'articolo 2 dispone che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310, che viene abrogato. Il dazio esteso resta tuttavia riscosso sulle importazioni registrate durante il periodo di registrazione.
Rigetto delle richieste di esenzione
Le richieste di esenzione di Saritas Celik San.ve tic. A.S., Üças Paslanmaz Çelik iç ve tic. A.S., AST Turkey Metal Sanayi ve tic. A.S., Poyraz Paslanmaz Sanayi ve diş ticaret Limited Sirk e Çolakoğlu Metalurji A.Ş. sono respinte. Per le prime tre società la Commissione non riconosce la qualità di produttore; per Poyraz la risposta è ritenuta troppo lacunosa; per Çolakoğlu è accertato il coinvolgimento nelle pratiche elusive.
Regime delle future domande di esenzione
Le domande di esenzione devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'Unione e firmate da un rappresentante autorizzato, all'indirizzo della DG Commercio indicato nell'articolo 4. La Commissione può concedere esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, solo ai produttori non coinvolti in pratiche di elusione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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