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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/826

Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023 che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole UE sull’energia consumata dalle apparecchiature domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete, sostituendo il quadro previgente e includendo nuove categorie di prodotti. Introduce limiti di consumo, obblighi funzionali e informativi, regole di prova e verifica per la sorveglianza del mercato, nonché misure contro l’elusione tramite software o firmware. È applicabile dal 9 maggio 2025, con alcune disposizioni anti-elusione efficaci già dall’entrata in vigore.

Specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, con abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio elencate nell’allegato II, destinate all’uso domestico e immesse sul mercato o messe in servizio nell’Unione. Rientrano, tra l’altro, elettrodomestici, apparecchiature informatiche per uso domestico, apparecchi di consumo, giocattoli e attrezzature per tempo libero e sport, mobili regolabili a motore ed elementi edilizi a motore; sono inoltre inclusi prodotti con alimentatori esterni a bassa tensione, apparecchi portatili alimentati a batteria con ricarica da rete, apparecchi con circuito di ricarica e apparecchi di stampa, mentre restano esclusi o separatamente disciplinati alcuni prodotti già coperti da altri regolamenti UE (ad es. desktop, server, display elettronici, lavastoviglie e lavatrici domestiche).

Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione - specifiche di progettazione ecocompatibile per i modi spento, stand-by e stand-by in rete

Il regolamento aggiorna il quadro UE sull’ecodesign delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con riferimento ai consumi nei modi di inattività e di rete. La misura si colloca nel contesto della direttiva 2009/125/CE e del piano di lavoro 2016-2019, con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni climalteranti, migliorando al contempo l’armonizzazione del mercato interno.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che il consumo nei modi spento, stand-by e stand-by in rete rappresenta un ambito con significativo potenziale di risparmio energetico. Il regolamento recepisce l’esito del riesame del precedente quadro normativo e aggiorna i requisiti alla luce del progresso tecnologico, anche per apparecchi che in passato erano esclusi o disciplinati separatamente. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, nonché di prevenire pratiche elusive che possano falsare le prove di conformità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell’allegato II, purché progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico o, per l’ICT, destinati principalmente all’uso nell’ambiente domestico. L’elenco comprende: elettrodomestici, apparecchiature informatiche per uso domestico, apparecchi di consumo, giocattoli e apparecchi per il tempo libero e lo sport, mobili regolabili a motore ed elementi edilizi a motore. Sono inclusi anche prodotti con alimentatori esterni a bassa tensione, apparecchi portatili a batteria con ricarica da rete e apparecchi con circuito di ricarica che consumano energia in spento e stand-by. Restano esclusi i prodotti già oggetto di regolamenti specifici, come desktop, server, display elettronici, lavastoviglie e lavatrici/lavasciuga domestiche.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce le nozioni essenziali per l’applicazione delle specifiche. Sono definiti i modi di funzionamento spento, stand-by, stand-by in rete e acceso, nonché la funzione di riattivazione e la visualizzazione delle informazioni o dello stato. Per i prodotti in rete sono importanti le definizioni di rete, attivazione a distanza, identificativo del modello, modello equivalente e valore dichiarato. L’allegato I amplia il quadro con definizioni tecniche, tra cui apparecchi collegati in rete, apparecchi HiNA e con funzionalità HiNA, stampanti, console per videogiochi, dispositivi di streaming multimediale, mobili regolabili a motore ed elementi edilizi a motore.

Specifiche di consumo energetico

L’allegato III stabilisce i limiti di consumo nei diversi modi. In modo spento il consumo non può superare 0,5 W; decorso un periodo di due anni dall’applicazione del regolamento, il limite scende a 0,3 W. In stand-by, il limite è 0,5 W per le condizioni che consentono solo la riattivazione, oppure 0,8 W per le condizioni che includono visualizzazione di stato o informazioni, con un limite speciale di 1 W per le asciugatrici domestiche disciplinate dal regolamento (UE) n. 932/2012. Per gli apparecchi collegati in rete, in stand-by in rete il limite è 8 W per gli apparecchi HiNA o con funzionalità HiNA, che diventa 7 W dopo due anni, e 2 W per gli altri apparecchi collegati in rete.

Sono previste esclusioni specifiche dai limiti di stand-by in rete per le stampanti per stampe di grande formato e per alcuni prodotti informatici disciplinati dal regolamento (UE) n. 617/2013. Inoltre, gli apparecchi collegati in rete devono rispettare le specifiche di stand-by quando tutte le porte cablate sono scollegate e le porte senza fili disattivate.

Requisiti funzionali

Il regolamento non si limita ai soli limiti numerici, ma impone anche requisiti funzionali. Le apparecchiature, salvo inappropriato rispetto all’uso previsto, devono offrire il modo spento, il modo stand-by o un’altra condizione equivalente che non superi i relativi limiti di consumo. Le apparecchiature non collegate in rete devono disporre di una funzione di gestione dell’energia che le porti automaticamente, dopo un tempo adeguato ma il più breve possibile, in stand-by, spento o in un’altra condizione equivalente: per le macchine da caffè domestiche il termine massimo varia da 5 a 40 minuti secondo il tipo, mentre per le altre apparecchiature non supera 20 minuti.

Per gli apparecchi collegati in rete, la funzione di gestione dell’energia deve portarli automaticamente in stand-by in rete entro 20 minuti quando non svolgono funzioni principali e nessun altro prodotto dipende dalle loro funzioni. Tale funzione deve essere disponibile per tutte le porte di rete e risultare attiva alla commercializzazione o messa in servizio, salvo disattivazione di tutte le porte di rete. Il regolamento prevede anche la possibilità per l’utilizzatore di disattivare la gestione dell’energia, ma solo con avvertenza dell’aumento dei consumi e con intervento distinto rispetto alla procedura di installazione.

È inoltre imposta, per tutti gli apparecchi collegati in rete con connettività wireless, la possibilità di disattivare le connessioni senza fili, salvo il caso di apparecchi che utilizzano un unico collegamento wireless e non dispongono di connessione cablata. Infine, la dicitura “standby” e le sue traduzioni non possono essere usate per descrivere condizioni non conformi ai limiti previsti.

Obblighi informativi e documentazione tecnica

I fabbricanti, importatori o mandatari devono fornire nei manuali e nei siti web ad accesso libero informazioni puntuali su consumo energetico, tempi di passaggio ai modi ridotti, consumo in stand-by in rete, caratteristiche dell’alimentatore esterno eventualmente necessario e modalità di attivazione/disattivazione delle reti senza fili. In alternativa, alcune informazioni possono essere fornite nei manuali tramite link a pagine web accessibili liberamente.

Ai fini della conformità, la documentazione tecnica deve indicare la categoria dell’apparecchiatura, il valore dichiarato dei consumi per ciascun modo, il metodo di misurazione, la descrizione della selezione o programmazione del modo, la sequenza di operazioni che determina il cambio di modo, i tempi predefiniti e, per gli apparecchi collegati in rete, il numero e tipo di porte, le modalità di disattivazione, il consumo in stand-by in rete e i protocolli di comunicazione. Deve inoltre essere fornita, se del caso, una giustificazione tecnica dell’inapplicabilità di taluni requisiti e un’informazione esplicita sull’imballaggio qualora manchi il modo stand-by, la gestione dell’energia o la disattivazione del wireless.

Metodi di misura e verifica di conformità

L’allegato IV prevede che misurazioni e calcoli siano effettuati secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili. Per gli apparecchi collegati in rete sono fissate procedure specifiche per la prova in stand-by in rete e per verificare la funzione di gestione dell’energia, compresa la selezione delle porte di rete da collegare o disattivare e la sequenza di attivazione del segnale di riattivazione.

L’allegato V disciplina la procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato. Le autorità nazionali verificano una unità del modello e, se necessario, altre tre unità; un modello è conforme solo se i valori dichiarati e quelli determinati rispettano le tolleranze previste. Le tolleranze ammesse sono ristrette: per i consumi in modo spento e stand-by la differenza massima è 0,1 W; per lo stand-by in rete la tolleranza è 0,1 W se il valore dichiarato è inferiore a 1 W, altrimenti il 10%; per i tempi di passaggio ai modi ridotti la tolleranza è del 10%. Se un modello non soddisfa i requisiti, anche i modelli equivalenti sono considerati non conformi.

Elusione, aggiornamenti software e tutela dell’efficacia del regolamento

L’articolo 6 vieta espressamente i prodotti progettati per riconoscere il test e alterare automaticamente le prestazioni durante la prova. Il regolamento affronta anche il rischio di peggioramento delle prestazioni dopo aggiornamenti software o firmware: il consumo energetico e gli altri parametri dichiarati non devono peggiorare, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non viene accettato, le prestazioni non devono essere modificate. Inoltre, l’aggiornamento non può rendere il prodotto non conforme alle specifiche applicabili.

Parametri di riferimento, riesame e abrogazioni

L’allegato VI contiene i parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili al momento dell’adozione, come 0-0,2 W per il modo spento con interruttore hard off, 0,1 W per lo stand-by con funzione di riattivazione o visualizzazione di stato, 3 W per lo stand-by in rete degli apparecchi HiNA e 1 W o meno per gli altri apparecchi. La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 9 maggio 2027, valutando in particolare l’adeguatezza delle specifiche esistenti e l’eventuale estensione ad altri prodotti.

Dal 9 maggio 2025 sono abrogati il regolamento (CE) n. 1275/2008 e il regolamento (CE) n. 107/2009. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con applicazione generale dal 9 maggio 2025 e applicazione anticipata dell’articolo 6, primo comma, sin dall’entrata in vigore.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete, ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature domestiche e da ufficio.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, apparecchiature domestiche e da ufficio, alimentazione da rete, modo spento, modo stand-by, funzione di riattivazione, modo acceso, rete, stand-by in rete, attivazione a distanza, identificativo del modello, modello equivalente e valore dichiarato. L’allegato I precisa ulteriori nozioni, come apparecchi collegati in rete, apparecchi HiNA e con funzionalità HiNA, stampanti, console per videogiochi, mobili regolabili a motore ed elementi edilizi a motore.

Specifiche di progettazione ecocompatibile

L’articolo 3 rinvia all’allegato III, che fissa limiti di consumo e requisiti funzionali e informativi. Per il modo spento il consumo non deve superare 0,5 W, ridotti a 0,3 W dopo due anni dall’applicazione del regolamento; per lo stand-by i limiti sono 0,5 W o 0,8 W, con eccezione delle asciugatrici domestiche per cui il limite è 1 W; per lo stand-by in rete il limite è 8 W per apparecchi HiNA o con funzionalità HiNA, ridotti a 7 W dopo due anni, e 2 W per gli altri apparecchi collegati in rete. Sono previste esclusioni specifiche, ad esempio per stampanti per stampe di grande formato e alcuni prodotti ICT.

Valutazione della conformità e documentazione tecnica

L’articolo 4 stabilisce che la valutazione di conformità segue il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere le informazioni di cui all’allegato III, punto 3, lettera b), e i dettagli dei calcoli dell’allegato IV; sono previste regole specifiche per l’uso di modelli equivalenti e di calcoli per estrapolazione.

Sorveglianza del mercato

L’articolo 5 dispone che le autorità degli Stati membri, nelle verifiche di sorveglianza del mercato, applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V. Le tolleranze di verifica sono rigorosamente limitate alla tabella 1 dell’allegato V.

Elusione e aggiornamenti software

L’articolo 6 vieta l’immissione sul mercato di apparecchi progettati per rilevare la prova e alterare automaticamente le prestazioni per ottenere risultati più favorevoli. Stabilisce inoltre che software o firmware non possono peggiorare il consumo energetico o gli altri parametri dichiarati, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento; in ogni caso l’aggiornamento non deve rendere il prodotto non conforme.

Parametri di riferimento e riesame

L’articolo 7 rinvia all’allegato VI, che individua parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili. L’articolo 8 impone alla Commissione un riesame entro il 9 maggio 2027, con particolare attenzione alle specifiche per spento, stand-by e stand-by in rete, agli apparecchi HiNA, all’eventuale ampliamento ad altri gruppi di prodotti e alle specifiche per il modo di manutenzione della batteria dei caricabatterie.

Abrogazioni

L’articolo 9 abroga con effetto dal 9 maggio 2025 il regolamento (CE) n. 1275/2008 e il regolamento (CE) n. 107/2009.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 9 maggio 2025, salvo l’articolo 6, primo comma, che si applica già dall’entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieecodesignefficienza energeticaprodotti connessi all’energiasorveglianza del mercatomercato interno

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