Regolamento (UE) 2023/822
Regolamento (UE) 2023/822 della Commissione del 17 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di cinque anni la validità del regolamento (UE) n. 461/2010, che concede un’esenzione per categoria a determinati accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. La Commissione motiva la proroga richiamando l’esito positivo della valutazione effettuata e l’assenza di mutamenti significativi delle condizioni di mercato. Vengono quindi aggiornate le disposizioni sulla revisione e sulla scadenza, fissando la nuova data di cessazione al 31 maggio 2028.
Proroga di cinque anni del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 sulle esenzioni per categoria per taluni accordi verticali nel settore automobilistico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile. Incide sul regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, relativo a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico che beneficiano di un’esenzione per categoria dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a determinate condizioni. Non introduce nuove categorie sostanziali di accordi, ma proroga il quadro esistente e ne estende temporalmente l’efficacia.
Proroga del regolamento (UE) n. 461/2010 nel settore automobilistico
Il regolamento (UE) 2023/822 della Commissione interviene esclusivamente per modificare il regolamento (UE) n. 461/2010, prorogandone il periodo di applicazione. L’intervento è giustificato dal fatto che la valutazione del regime ha dato esiti complessivamente positivi e che, secondo la Commissione, non si registrano cambiamenti significativi delle condizioni di mercato tali da far venir meno la presunzione di conformità agli articoli 101, paragrafo 3, TFUE, per le categorie di accordi già coperte.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) n. 461/2010 riconosce un’esenzione per categoria a determinati accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, entro i limiti e alle condizioni previste dal diritto della concorrenza dell’Unione. Considerato il controllo svolto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento originario, la Commissione ha ritenuto opportuno prorogarne l’efficacia per consentire la continuità del quadro applicabile e, al contempo, riservarsi una nuova verifica in caso di mutamenti del mercato.
Modifiche puntuali al regolamento (UE) n. 461/2010
L’articolo 1 del regolamento in esame apporta due modifiche testuali al regolamento n. 461/2010:
- l’articolo 7 è sostituito, prevedendo che la Commissione controlli il funzionamento del regolamento ed effettui una valutazione prima del 31 maggio 2028;
- l’articolo 8, secondo comma, è sostituito, fissando la scadenza del regolamento al 31 maggio 2028.
Effetti pratici per operatori e professionisti
La modifica non ridefinisce il contenuto sostanziale dell’esenzione, ma ne estende temporalmente l’operatività di cinque anni. Per imprese, consulenti e operatori del settore automobilistico ciò significa che il regime agevolativo già previsto dal regolamento (UE) n. 461/2010 continua ad applicarsi fino alla nuova data di scadenza, salvo ulteriori interventi normativi o esiti diversi della futura valutazione della Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del regime di esenzione per categoria
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per estenderne il periodo di applicazione di cinque anni, mantenendo l’esenzione per categoria per taluni accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico che ricadono nelle condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
Nuova clausola di riesame e valutazione
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 461/2010 è sostituito prevedendo che la Commissione controlli il funzionamento del regolamento ed effettui una valutazione dello stesso prima del 31 maggio 2028.
Nuova data di scadenza
L’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 461/2010 è sostituito stabilendo che il regolamento scade il 31 maggio 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 apr 2023Regolamento (UE) 2023/825
- Regolamento · 17 apr 2023Regolamento (UE) 2023/826
- Regolamento · 17 apr 2023Regolamento (UE) 2023/843
- Regolamento · 18 apr 2023Regolamento (UE) 2023/834
- Regolamento · 19 apr 2023Regolamento (UE) 2023/1626
- Regolamento · 19 apr 2023Regolamento (UE) 2023/857
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →