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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/843

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/843 della Commissione del 17 aprile 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rökt Vättersik» (DOP)]

Normativa europea32023R0843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/843 dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e delle IGP del nome "Rökt Vättersik" come denominazione di origine protetta. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Svezia è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha portata applicativa generale nell'Unione e si limita a formalizzare l'iscrizione della denominazione e la relativa classificazione merceologica.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Rökt Vättersik" per un prodotto ittico svedese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, del nome "Rökt Vättersik" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda in particolare il prodotto classificato nella classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina, nel testo fornito, deroghe o esclusioni ulteriori.

Registrazione della denominazione di origine protetta "Rökt Vättersik"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/843 della Commissione ha per oggetto l'iscrizione nel registro dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Rökt Vättersik". L'atto si colloca nell'ambito dei regimi di qualità previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e completa la procedura di registrazione avviata dalla Svezia.

Presupposti della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama che la domanda di registrazione del nome "Rökt Vättersik" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. È inoltre rilevato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione, il nome deve essere registrato.

Contenuto della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Rökt Vättersik" come DOP. La denominazione è ricondotta alla classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè alla categoria dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non contiene ulteriori condizioni sostanziali o disciplinari nel testo fornito, ma si limita all'atto formale di iscrizione.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Rökt Vättersik"

L'articolo 1 stabilisce che il nome "Rökt Vättersik" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Svezia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione viene disposta in via definitiva.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentareindicazioni geografichequalità dei prodottimercato interno

Testo integrale

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