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Sentenza

Sentenza del 04/11/2020 n. 24539 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 (importo complessivo €8.691,00) fondato sull'elevazione della rendita catastale attribuita all'immobile. L'Ente impositore sosteneva che la variazione catastale risaliva a una istanza DOCFA del 6 dicembre 1987 e che, pertanto, la rendita poteva essere utilizzata anche senza specifica notifica ai sensi dell'art. 74, commi 1 e 3, legge 21 novembre 2000, n. 342; inoltre richiamava il potere di accesso ai dati catastali ex artt. 5 e 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e la conoscenza di fatto del contribuente (precedenti ricorsi relativi alle annualità 2002-2004). Il contribuente contestava l'accertamento denunciando l'assenza della formale notificazione della nuova rendita catastale prescritta dall'art. 74 L.342/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Ente impositore e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. Motivi principali: (i) la presunta istanza DOCFA del 1987 non è stata adeguatamente provata in sede di cassazione (difetto di autosufficienza della documentazione); (ii) per le rendite attribuite o modificate a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'efficacia è subordinata alla formale notificazione agli intestatari ai sensi dell'art. 74 L.342/2000, per cui in mancanza di notifica la variazione è giuridicamente inefficace e non può essere utilizzata per determinare la base imponibile dell'ICI; (iii) la conoscenza materiale o la possibilità di accesso ai dati catastali non supplisce all'obbligo di notifica; conseguenze: rigetto del ricorso, condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali e applicazione della previsione sul contributo unificato

Norme richiamate

  • Art. 74, legge 21 novembre 2000, n. 342

    Art. 74. (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che la notifica costituisce condizione di efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dal 1° gennaio 2000; in mancanza di notifica la nuova rendita è giuridicamente inefficace e non può essere utilizzata per determinare la base imponibile dell'ICI

  • Art. 5 e art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamati dall'Ente per sostenere il potere di accesso ai dati catastali e l'utilizzabilità degli stessi ai fini dell'accertamento; la Corte ha ritenuto che tali poteri non suppliscono all'espresso requisito di notifica previsto dall'art. 74 L.342/2000

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Menzionato nella disposizione di art. 74 come termine che decorre dall'avvenuta notificazione per proporre ricorso amministrativo/giurisdizionale; la Corte conferma che il termine utile decorre solo dopo la notificazione della rendita

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (motivo di cassazione)

    Norma processuale invocata dall'Ente per dedurre violazione di norme di diritto; la Corte ha respinto il motivo pronunciando sulla corretta interpretazione dell'art. 74 L.342/2000

  • Art. 384, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per conformare il proprio esame ai precedenti arresti della Cassazione; usato per affermare l'applicabilità dei principi consolidati richiamati

  • Art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002 (contributo unificato)

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione notificata dopo il 31/01/2013, a carico della parte ricorrente

Massime di principio

  • Per le rendite catastali attribuite o modificate a decorrere dal 1° gennaio 2000 la notifica formale agli intestatari è condizione di efficacia: senza notifica la rendita non può essere utilizzata per determinare la base imponibile dei tributi locali (es. ICI/Imu).
  • La mera conoscenza di fatto o la possibilità di accesso ai dati catastali da parte del contribuente o dell'Amministrazione non sostituisce l'obbligo di notifica previsto dall'art. 74 L.342/2000.
  • Se l'Amministrazione deduce una variazione anteriore al 2000 (es. sulla base di una istanza DOCFA), deve documentalmente provarla nel giudizio: in cassazione non sono ammesse deduzioni non autosufficienti o non documentalmente provate.
  • Una rendita, una volta regolarmente notificata, può essere utilizzata anche per annualità anteriori alla notifica ai fini di accertamento, liquidazione o rimborso, purché rispettati i termini e le condizioni di legge.
  • In contenziosi tributari è essenziale che l'Amministrazione dimostri la tempestiva notificazione degli atti catastali; in mancanza, il contribuente ha solide ragioni per impugnare l'accertamento.
  • Per il contribuente: conservare e produrre documentazione comprovante l'assenza di notifica o la mancata ricezione degli atti catastali è determinante; per l'ente: documentare e allegare nel procedimento amministrativo e giudiziario gli atti di notificazione o i titoli comprovanti la tempestività della variazione.
  • Richiami generali al potere di accesso ai dati catastali (art.5,11 d.lgs.504/1992) non autorizzano l'uso fiscale di una rendita sino a quando non sia divenuta efficace per effetto della notifica prevista da disposizioni specifiche (art.74 L.342/2000).

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