Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 648/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/04/2024 che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente contestava (1) la violazione delle regole di scorporamento e di determinazione della pena nel caso di reato continuato: il giudice dell'esecuzione non avrebbe individuato la pena inflitta per il singolo reato piu' grave né avrebbe indicato i singoli aumenti per i reati satellite, in violazione degli artt. 81, comma 2 c.p., 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p.; (2) un errore di fatto nella indicazione della pena di una delle sentenze (indicato come "un anno e dieci mesi" invece di "un anno e dieci giorni").

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure relative all'individuazione della pena per il reato piu' grave e alla mancata specificazione degli aumenti per i reati satellite. Pur confermando il riconoscimento della continuazione operato dal giudice dell'esecuzione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art. 34, comma 1 c.p.p., come modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013, sul divieto di rinnovazione del giudizio da parte del giudice che ha gia' pronunciato sull'istanza di applicazione della disciplina della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata per i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) e c) per violazione di legge e lett. e) per errore di fatto; la Corte ha ritenuto fondate le censure di diritto afferenti alla determinazione della pena

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regola sulla unificazione delle pene per reati commessi con piu' azioni od omissioni; la Corte richiama la necessità, in sede di rideterminazione, di scorporare i reati unificati e applicare l'aumento autonomo per i reati satellite

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina procedurale relativa alla richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; il ricorso era diretto all'applicazione di questa norma in relazione alle sentenze irrevocabili

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criteri per individuare il reato piu' grave ai fini del computo della pena: la Corte ha richiamato l'obbligo di identificare espressamente tale reato per poter rideterminare correttamente la pena complessiva

  • art. 34 cod. proc. pen.

    art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola sul divieto di partecipazione al giudizio per il giudice che ha gia' pronunciato; la Corte ha disposto l'applicazione della norma come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Corte Costituzionale n. 183 del 2013

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di parte delle disposizioni che non impedivano la partecipazione al giudizio del giudice che aveva gia' pronunciato; la Cassazione ha richiamato questa pronuncia nella disposizione sul rinvio

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina pene derivanti da piu' condanne irrevocabili, deve prima scorporare i reati gia' unificati dal giudice della cognizione e individuare il reato piu' grave come base per il nuovo computo
  • Sulla pena del reato piu' grave vanno poi operati aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli gia' precedentemente riuniti in continuazione; tali aumenti devono essere specificamente indicati
  • Il riconoscimento della continuazione puo' essere confermato indipendentemente dalla annullabilita' del calcolo sanzionatorio; tuttavia la determinazione della pena deve rispettare il metodo prescritto dalla giurisprudenza di legittimita'
  • Errori materiali o omissioni nella indicazione delle singole frazioni di pena (es. anni/giorni) possono integrare motivo di annullamento parziale e portare al rinvio per un riesame
  • Al momento del rinvio non puo' partecipare al nuovo giudizio il giudice che abbia gia' pronunciato sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della continuazione, in applicazione dell'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.