Cassazione Penale, Sentenza n. 7316/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale del 31/03/2023 perché, secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione ha rettificato l'ordinanza del 27/03/2023 in senso peggiorativo (riduzione complessiva della pena di un solo mese anziché dei cinque mesi risultanti dal provvedimento originario del 16/03/2023), senza fornire alcuna motivazione utile a dimostrare quale fosse il vizio materiale da correggere e procedendo de plano anziché nel contraddittorio previsto, previo avviso alle parti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la correzione di errore materiale fosse priva della specificazione delle ragioni che giustificassero la rettifica e che il procedimento fosse stato assunto in mancanza del contraddittorio e dell'avviso alle parti. Inoltre è stata rilevata l'illogicità della correzione in senso peggiorativo rispetto alla riduzione precedente. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Modena in diversa persona fisica per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
declarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di anni 8 di reclusione anziché anni 6 (Corte Cost. n. 40 del 23/01/2019)
La declaratoria di incostituzionalità ha inciso sul minimo edittale applicabile, rendendo necessaria la rideterminazione della pena per il reato contestato.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamato quale altro reato posto in continuazione con quello per cui si procede alla rideterminazione della pena; utile al calcolo complessivo delle pene in continuazione.
Corte Cost. n. 40 del 23/01/2019
declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte relativa al minimo edittale
Ha determinato l'obbligo di ricalcolare le pene inflitte alla luce del nuovo parametro minimo edittale.
Principio del contraddittorio e dell'avviso alle parti (normativa processuale)
La correzione di provvedimenti che incide sulla posizione delle parti deve svolgersi, ove la normativa lo prevede, nel contraddittorio e previo avviso alle parti; l'adozione de plano è censurabile quando mancano motivazioni chiare sull'errore materiale corretto.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale deve indicare espressamente quale vizio materiale si intende eliminare e la ragione della correzione; l'assenza di tale motivazione può comportare l'annullamento del provvedimento.
- Non è ammesso usare la correzione di un errore materiale per peggiorare la posizione dell'imputato senza adeguata giustificazione: le rettifiche non devono trasformarsi in modifiche sostanziali sfavorevoli senza il necessario procedimento.
- Se la rettifica incide sulla posizione soggettiva o patrimoniale delle parti, occorre procedere nel contraddittorio e previo avviso alle parti, salvo casi tassativi di intervenuta normativa che disponga diversamente.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma penale impone la rideterminazione delle pene sulla base dei parametri residui: il giudice deve rendere chiaro il metodo di ricalcolo e l'incidenza sul cumulo/continuazione delle pene.
- In presenza di incertezza sulla natura dell'errore materiale o sulla legittimità della correzione, la soluzione prudente è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, preferibilmente a diverso magistrato, per garantire la correttezza e la percezione di imparzialità.
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