Cassazione Penale, Sentenza n. 03839/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato previsto dall'art. 186 d.lgs. n. 285 (guida in stato di ebbrezza). La Procura deduce violazione di legge sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.), poiché gli esami ematici sarebbero stati eseguiti d'iniziativa del personale sanitario per finalità terapeutiche e non su richiesta della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il rigetto è motivato dall'estrinseca aspecificità del motivo di ricorso (mancato confronto con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata) e dal fatto che il ricorrente fonda la censura su un elemento di fatto (l'iniziativa medica nell'esecuzione del prelievo) che contrasta con la ricostruzione fattuale assunta dal Tribunale, il quale aveva accertato che il prelievo ematico era stato eseguito su richiesta della polizia giudiziaria e non per finalità terapeutiche. Pertanto il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo a configurare un motivo di legittimità ammissibile.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Norma penale di riferimento per la guida in stato di ebbrezza: la sentenza impugnata riguarda l'accertamento del reato sulla base dell'esito degli esami alcolimetrici; la Corte non entra nel merito della fattispecie sostanziale ma conferma che l'utilizzabilità degli esiti dipende anche dalla correttezza procedurale degli accertamenti.
art. 356 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di informare l'indagato/imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore quando procede ad atti che incidono sulla posizione processuale (quale la richiesta di accertamenti ematici): la Corte richiama che tale avviso è necessario quando la polizia richiede l'esecuzione di esami ematici o l'analisi del prelievo già eseguito.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione di attuazione concernente le modalità di espletamento degli atti della polizia giudiziaria e l'informazione sul diritto alla difesa; la Corte interpreta che l'obbligo di avviso sussiste anche quando la polizia giudiziaria chiede che analisi siano effettuate su prelievi già eseguiti a fini terapeutici, mentre non sussiste se la polizia si limita ad acquisire la documentazione contenente l'analisi effettuata autonomamente dalla struttura sanitaria.
Massime di principio
- Quando la polizia giudiziaria richiede l'esecuzione di esami ematici o l'analisi di un prelievo ematico per accertare il tasso alcolemico, deve informare la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 356 c.p.p. e 114 disp. att.). La mancata informazione rende inutilizzabili gli esiti.
- L'obbligo di informare riguarda anche i casi in cui la polizia richiede l'analisi su un campione già prelevato dalla struttura sanitaria per fini diagnostici/terapeutici; l'unica eccezione è quando la polizia si limita a prendere visione o acquisire la documentazione già redatta senza richiedere ulteriori accertamenti.
- Per contestare l'utilizzabilità di un accertamento alcolimetrico è cruciale l'accertamento fattuale sull'iniziativa del prelievo e sulle finalità mediche; la documentazione clinica è elemento probatorio determinante per stabilire se l'atto sia stato d'iniziativa medica o su richiesta della polizia.
- In sede di ricorso per Cassazione non è ammesso fondare la censura su nuovi elementi di fatto o su ricostruzioni contrarie ai fatti accertati dal giudice di merito: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi e contestare violazioni di diritto in modo specifico, altrimenti è inammissibile.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, raccogliere e preservare documentazione ospedaliera dettagliata che indichi finalità terapeutiche del prelievo o, al contrario, indicazioni di richiesta della polizia giudiziaria; ciò è determinante per valutare l'obbligo di avviso sulla facoltà di difesa e l'eventuale esclusione delle prove.
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