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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la conferma in appello di condanna per omissione continuata della comunicazione delle variazioni patrimoniali (art. 30 e 31 legge 13/9/1982 n. 646). Tre motivi principali: 1) doglianza sulla esclusione dell'ignoranza inevitabile della legge (art. 5 c.p.) rispetto all'obbligo di comunicazione, con argomentazioni che le somme riscosse derivavano da poste già di sua proprietà e che era appena uscita dal carcere; 2) censura sulla qualificazione come due reati in continuazione (anziché uno), sul riconoscimento della recidiva infraquinquennale, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla motivazione degli aumenti di pena applicati per recidiva e continuazione; 3) censura sulla prescrizione del reato, sostenendo che i termini prescrizionali erano maturati prima della sentenza d'appello o comunque prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 L. 646/1982 concerne tutte le variazioni, sia quantitative che qualitative, superiori alla soglia, e che l'ignoranza della norma non esclude il dolo salvo che l'ignoranza sia inevitabile, il che non è risultato nel caso concreto. Ha ritenuto che il riscatto e la liquidazione delle polizze costituiscano variazione patrimoniale rilevante e che la mancata comunicazione abbia avuto concreta offensività, essendo state necessarie indagini per rintracciare le somme. Sul secondo motivo ha confermato che i due obblighi di comunicazione (entro 30 giorni e la comunicazione annuale al 31 gennaio per variazioni complessive) sono distinti: l'omissione del primo e poi del secondo configura due reati che possono formare continuazione; ha ritenuto adeguata la motivazione sull'applicazione della recidiva infraquinquennale e sul diniego delle attenuanti, e ha giudicato congrua e adeguatamente motivata la quantificazione degli aumenti di pena (in particolare ha rilevato che gli aumenti erano esigui e rientravano negli ambiti discrezionali). Sul terzo motivo ha escluso la prescrizione, ritenendo applicabile l'aumento ex art. 99 c.p. per la recidiva che estende i termini prescrizionali; in presenza di atti interruttivi il termine utile non era maturato. Di conseguenza la condanna è stata confermata.

Norme richiamate

  • legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30

    tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a C 10.319,14

    Obbligo oggettivo e ampio di comunicazione per i condannati per reati di criminalità organizzata: riguarda qualsiasi variazione patrimoniale sopra soglia, sia quantitativa che qualitativa, senza valutazioni soggettive sulla provenienza del bene

  • legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31

    reclusione da due a sei anni e della multa da C 10.329,00 a C 20.658,00

    Sanzione penale per l'omissione della comunicazione; reato di pericolo presunto finalizzato al controllo patrimoniale dei soggetti ritenuti pericolosi

  • codice penale, art. 99

    La pena può essere aumentata fino alla metà

    Regola sull'aumento della pena per circostanze aggravanti come la recidiva; incide sul calcolo della prescrizione (effetto aumentativo sul termine prescrizionale)

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena (criteri di valutazione della personalità del reo e della gravità del fatto) utilizzati dal giudice di merito e ritenuti adeguati se richiamati con congrua motivazione

  • codice penale, art. 5

    Disciplina dell'errore di diritto e della possibilità di escludere la colpevolezza per ignoranza inevitabile della legge; applicazione molto restrittiva: l'ignoranza della norma che impone comunicazioni patrimoniali non esclude il dolo salvo che sia provata l'inevitabilità dell'ignoranza

  • codice penale, art. 157

    Regole sul calcolo del termine prescrizionale in relazione alla pena edittale e agli effetti degli aumenti di pena

  • codice penale, art. 161

    Effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione e limiti all'aumento del termine prescrizionale in presenza di circostanze speciali

  • codice di procedura penale, art. 51 comma 3-bis (richiamato)

    Individuazione dei reati di criminalità organizzata che determinano l'applicabilità degli obblighi patrimoniali di cui alla legge 646/1982

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali ex art. 30 L. 646/1982 va letto in senso oggettivo e ampio: ogni alterazione nella composizione o entità del patrimonio sopra la soglia rilevante può integrare la variazione, indipendentemente dalla provenienza lecita o preesistente del bene.
  • L'ignoranza della norma che impone la comunicazione è rilevante come errore di diritto solo se inevitabile; il giudice richiede prova forte che l'imputato abbia fatto tutto il possibile per conoscere e rispettare l'obbligo.
  • I due obblighi di comunicazione (entro 30 giorni dall'evento e la dichiarazione annuale al 31 gennaio per variazioni complessive) sono distinti: la violazione di entrambi può configurare due reati che possono essere tenuti insieme per continuazione.
  • La recidiva va specificamente motivata ma il suo apprezzamento resta discrizionabile dal giudice di merito; il diniego delle attenuanti generiche pure ricade in giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se motivato.
  • La quantificazione degli aumenti di pena per recidiva e continuazione è soggetta alla discrezionalità del giudice di merito: quando gli aumenti sono esigui e la pena si avvicina al minimo edittale, la motivazione puoò essere sintetica richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Sui profili di prescrizione, l'applicazione di aumenti (es. per recidiva) prolunga i termini prescrizionali e gli atti interruttivi incidono ulteriormente: verificare sempre l'effetto combinato di aumenti e interruzioni quando si impugna per prescrizione.
  • In situazioni simili, il miglior approccio difensivo è documentare tempestivamente la conoscenza o la mancata conoscenza dell'obbligo (azioni concrete compiute per informarsi), dimostrare la provenienza e la natura delle somme, e contestare puntualmente la qualificazione temporale degli eventi ai fini della continuazione e della prescrizione.

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