Cassazione Civile, Sentenza n. 23588/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mantovani aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di €150.000, somma che avrebbe dato in mutuo a Rodella sulla base di una scrittura privata. Rodella oppose il decreto sostenendo che la copia della scrittura non fosse conforme all'originale e promosse querela incidentale di falso, deducendo che righe relative all'impegno di restituzione fossero state aggiunte successivamente (producendo un altro documento privo di quelle righe). Il Tribunale disposti una CTU grafologica che, con elevato grado di probabilità, ritenne non essere state aggiunte le righe contestate e accertò l'esistenza del mutuo e la traditio delle somme (pagamenti in contanti dal 2003 al 2006). Il Tribunale rigettò l'opposizione e condannò Rodella alle spese e a risarcimento ex art.96 c.p.c. La Corte d'Appello confermò la decisione ritenendo la CTU priva di vizi e che la scrittura attestasse la ricezione della somma, integrata anche dagli estratti conto prodotti da Mantovani. Rodella ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame delle critiche alla CTU e mancata esecuzione di indagini strumentali (microscopio 3D, fluorescenza inchiostri), (2) omesso esame di fatto decisivo (relativi rilievi tecnici prodotti in appello), (3) nullità per mancata motivazione nel rigetto dell'ammissione di ulteriori prove, (4) violazione di norme sulla prova (artt. 1988, 2697, 1813 c.c.) per mancata prova dell'erogazione delle somme. La Corte di Cassazione ha ritenuto i quattro motivi inammissibili perché miravano a un riesame del merito/degli elementi tecnici già valutati (motivazione sulla CTU non contestata nei termini rilevanti per cassazione), oppure non indicavano con precisione la motivazione contestata o i fatti decisivi omessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti costituissero, in sostanza, una richiesta di riconsiderazione delle risultanze peritali e della valutazione del merito, materie non sindacabili in cassazione salvo vizi di diritto o omissione di fatto decisivo chiaramente individuato. Non si è provveduto alle spese del giudizio di cassazione perché l'intimato non ha svolto difese in questo grado; è stata comunque evidenziata la sussistenza degli estremi per un versamento integrativo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per omesso esame; la Corte di Cassazione precisa che la censura deve riguardare la motivazione nella sentenza impugnata così com'è, non allegazioni estranee o richieste di riesame del merito
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Invocato rispetto alla nullità per omesso esame; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a far dichiarare la nullità della decisione impugnata
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ricordato che per essere efficace la censura deve indicare un fatto storico decisivo, non una mera richiesta di riesame della probabilità o valutazione tecnica
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Richiamato nella doglianza sulla presunta violazione di norme sulla prova; la Corte ha ritenuto la censura priva dei necessari richiami e senza il rispetto dei criteri di deduzione previsti per il sindacato di legittimità
Codice civile, art. 1988
Richiamato dal ricorrente nel contesto della prova dell'esistenza del mutuo; la Corte non ha ritenuto fondata la deduzione perché si configurava come sollecitazione a rivalutare le risultanze probatorie
Codice civile, art. 2697, comma 1
Rinvio alla regola della prova incombente sulle parti; la Corte ha osservato che la censura non ha rispettato i criteri richiesti per contestare la valutazione della prova e non ha specificato fatti decisivi che invertirebbero l'esito
Codice civile, art. 1813
Articolo relativo al contratto di mutuo; citato dal ricorrente come norma che sarebbe stata erroneamente applicata, ma la cassazione ha ritenuto la censura inidonea a sindacare le valutazioni di merito
Codice di procedura civile, art. 96
Norma sul risarcimento per lite temeraria; la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente al pagamento di €5.000 ex art.96, confermato implicitamente dal percorso processuale fino alla cassazione
Codice di procedura civile, art. 380-bis
Norma richiamata per l'assegnazione del ricorso per trattazione in adunanza camerale; pur menzionata, non incide sul merito della decisione
Codice di procedura civile, art. 378
Norma citata in relazione alla memoria depositata dal ricorrente; contestualizza atti processuali nella fase di cassazione
Decreto-legge n.137/2020, art. 23 comma 8-bis (convertito)
art. 23, comma 8-bis del d.l. n.137/2020
Norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale a causa di disposizioni emergenziali; applicata per la celebrazione dell'udienza
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un importo aggiuntivo pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La Cassazione non è competente a riformare valutazioni tecniche o probatorie (CTU) salvo che non emergano vizi di diritto o omissioni di fatti decisivi chiaramente individuati.
- Per contestare efficacemente una perizia (CTU) in sede di legittimità bisogna dimostrare vizi logico-motivazionali specifici o procedure manifestamente errate, non limitarsi a proporre metodi alternativi di indagine.
- L'eccezione di querela di falso richiede prove tecniche concrete e, se la CTU conclude che non è possibile accertare una sequenza (es. stampa vs. firma) per impossibilità tecnica, i rilievi contrari possono risultare inammissibili in cassazione.
- La censura per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) richiede l'indicazione puntuale del fatto storico non valutato e la dimostrazione che il suo esame avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio.
- Non è sufficiente dedurre genericamente la violazione di norme probatorie (es. art. 2697 c.c.); occorre spiegare come la valutazione della prova sia contraddittoria rispetto ai criteri di diritto.
- Quando si richiede l'ammissione di prove strumentali nuove in sede di appello o cassazione, va indicata la loro indispensabilità e l'impossibilità di eseguirle in precedenza; altrimenti la richiesta può essere ritenuta inammissibile.
- La decisione sul pagamento delle spese in cassazione può essere influenzata dalla mancata difesa dell'intimato; tuttavia obblighi come il contributo unificato possono restare a carico del ricorrente secondo quanto stabilito dalla Corte.
- Nel contenzioso documentale-lavorativo/contrattuale (es. mutuo con scrittura privata) la prova della traditio e della concreta erogazione richiede documenti e circostanze verificabili: l'assenza di prova certa può essere colmata da elementi complementari (estratti conto, attestazioni) purché coerenti.
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