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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20856/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La concessionaria, quale soggetto incaricato per conto del Comune dell’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite riguardava un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo all’anno 2016, emesso in relazione a esposizioni pubblicitarie realizzate tramite una macchina automatica per fototessere. Con l’unico motivo di ricorso si deduceva nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sul deposito/notificazione degli atti processuali tributari e sul computo dei termini di impugnazione, sostenendo che l’appello era stato ritenuto tardivo in modo erroneo. La ricorrente contestava in particolare il calcolo del termine lungo di impugnazione: dall’avviso di ricevimento risultava che l’appello era stato consegnato al servizio postale il 6 novembre 2017, mentre la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 7 aprile 2017; pertanto, tenuto conto della sospensione feriale, il termine scadeva il 7 novembre 2017 e non il 9 novembre 2017 come affermato dal giudice di merito. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso, ha escluso l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, e ha affermato che l’appello era tempestivo perché consegnato al servizio postale il 6 novembre 2017, entro il termine lungo di impugnazione correttamente computato al 7 novembre 2017, tenuto conto della sospensione feriale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché decida sull’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 3 e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per censurare la declaratoria di tardività dell’appello nel processo tributario e per ribadire la disciplina della notificazione/deposito degli atti con invio postale.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime processuale degli atti notificati a mezzo posta nel contenzioso tributario.

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per il computo dei termini processuali.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la determinazione del termine lungo di impugnazione.

  • art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamato per tenere conto della sospensione feriale nel calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per individuare il giudice di rinvio, cioè la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell’impugnazione notificata direttamente a mezzo del servizio postale può essere dimostrata anche mediante l’avviso di ricevimento, purché vi sia l’asseverazione postale della data di spedizione con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
  • Ai fini della costituzione dell’impugnante nel processo tributario, il deposito dell’avviso di ricevimento, anziché della ricevuta di spedizione, non determina di per sé inammissibilità quando la data di spedizione risulta comunque attestata dall’ufficio postale.
  • Il termine lungo di impugnazione va calcolato correttamente tenendo conto della sospensione feriale; un errore nel computo del termine che conduca a dichiarare tardiva un’impugnazione tempestiva integra vizio censurabile in cassazione.
  • L’eccezione di carenza di autosufficienza del ricorso per cassazione non è fondata quando i fatti processuali essenziali siano esposti in modo sintetico ma sufficiente a consentire la verifica della censura.
  • Quando l’atto di appello risulta spedito entro il termine finale correttamente calcolato, la declaratoria di inammissibilità per tardività deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per la decisione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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